Interpelli: cosa prevede la nuova disciplina? Come presentare le domande?

Redazione 05/01/16
Scarica PDF Stampa
L’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento direttoriale di ieri 4 gennaio 2016, n. 27, ha spiegato come vanno presentate le domande di interpello in vista delle nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.

Trovano così piena attuazione le nuove regole previste dall’art. 8 del D.Lgs. 156/2015, con il quale, in attuazione della delega fiscale, è stata effettuata una revisione generale della disciplina degli interpelli.

VAI ALLO SPECIALE SULLA DISCIPLINA DELL’INTERPELLO

QUALI SONO LE NUOVE TIPOLOGIE DI INTERPELLO PREVISTE?

La norma stabilisce 4 tipologie di interpello:

1) ordinario: volto alla richiesta di un chiarimento sugli elementi normativi;
2) probatori: volto ad accedere ad un certo regime fiscale;
3) disapplicativo: volto a rendere inoperative determinate norme tributarie previste in forma antielusiva;
4) anti-abuso: volto a dare attuazione alla nuova disciplina concernente l’abuso del diritto.
QUALI SONO I NUOVI TERMINI DI RISPOSTA ALLE DOMANDE DI INTERPELLO?
Anche i termini della risposta alle domande di interpello sono stati modificati dal decreto il quale ha stabilito:
90 giorni per l’interpello ordinario;
120 giorni per le altre tipologie.
COME VANNO PRESENTATE LE DOMANDE DI INTERPELLO?
Il suddetto decreto legislativo, all’articolo 8, comma 1, rimette ad opportuni provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali la determinazione delle regole riguardanti le modalità di presentazione delle domande, l’identificazione degli uffici a cui inviarle, degli uffici preposti alle risposte, con relative modalità con cui comunicarle, oltre ad ogni altra eventuale nuova disposizione in merito alla procedura.
L’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento direttoriale n. 27, ha così provveduto a rendere note le istruzioni operative in merito agli interpelli presentati ai sensi del novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) e dagli articoli compresi dal 2 all’8 del citato D.Lgs. 156/2015.
QUALI SONO GLI UFFICI COMPETENTI? 
1) Il provvedimento dispone che tutte le domande attinenti ai tributi erariali, a prescindere dalla specifica tipologia, andranno presentate alle Direzioni Regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente.
2) Tutte le domande che sono di competenza del ramo Territorio dovranno, invece, essere trasmesse alla Direzione Regionale presso cui opera l’ufficio che risulta competente ad applicare la norma tributaria che è oggetto di interpello.
3) Rimane, poi, la competenza della Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare per tutti gli interpelli che sono inoltrati da amministrazioni pubbliche, enti pubblici che hanno rilevanza nazionale, soggetti di più grande dimensione e contribuenti esteri.
4) Le nuove istanze cosiddetteantiabuso”, anche se solo momentaneamente, fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere, invece, presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa, a prescindere dai requisiti legati alle dimensioni e dalla residenza del contribuente che presenta la domanda.
In questo modo, in base alle nuove disposizioni, le domande di interpello controlled foreign companies (CFC) andranno presentate non più alla Direzione Centrale Normativa per mezzo della Direzione Regionale che risulta essere competente in base al domicilio fiscale del contribuente istante, ma direttamente alla Direzione Regionale, ad eccezione dei soggetti che hanno una più rilevante dimensione.
Allo stesso modo, poi, le domande delle stabili organizzazioni italiane di soggetti che non risultano essere residenti andranno presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale della stabile organizzazione stessa.
QUALI SONO I NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTI ED AMMINISTRAZIONE?
Il provvedimento, in attesa dell’avvio del servizio telematico dedicato, circa i nuovi canali di comunicazione permessi tra contribuenti ed amministrazione antepone l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di quei soggetti che risultano obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero per quelli che, nonostante non abbiano l’obbligo, provvedano ad indicarlo nella domanda che presentano.
Il provvedimento per questa ragione fornisce, in un allegato, tutti gli indici di posta certificata di riferimento delle Direzioni Centrali e Regionali che sono interessate.
COME INTEGRARE LE DOMANDE DI INTERPELLO?
Con riferimento a tutte le domande che mancano di uno dei requisiti richiesti obbligatoriamente, sono previsti 30 giorni di tempo dal ricevimento della domanda per l’ufficio per sollecitare il contribuente a regolarizzarla entro i successivi 30 giorni utilizzando le modalità previste per la presentazione degli interpelli, pena la dichiarazione d’inammissibilità della stessa istanza.
E’ a decorrere dal momento in cui l’ufficio riceve i requisiti mancanti richiesti che partono i termini per la risposta. In base a quanto stabilito dal provvedimento, si apprende che le risposte alle domande di interpello si considerano notificate o comunicate alla data della ricezione da parte del contribuente.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento