Raccomandata: come funziona

Rosalba Vitale 29/12/15
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Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15749/15 del 27 luglio 2015 è stato ribadito la non rilevanza del telefax trasmesso mediante linea dedicata quale strumento per la messa in mora dell’Assicurazione in quanto non si ha certezza del suo arrivo al destinatario.

La questione riguardava un’ incidentato che impugnava la sentenza d’Appello che gli aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Compagnia Assicurativa.

L’ attore ricorreva in Cassazione, lamentando violazione dell’ art. 22 della legge 1969 n. 990, mancata motivazione circa l’omessa valutazione della forma prescritta e l’ammissibilità del telefax nazionali e internazionali quali atti equipollenti alla raccomandata.tel

Di contro, la convenuta Assicurazione riteneva violato l’ art. 366 co. 1 n. 4 del codice di rito, per mancata precisazione dei motivi di diritto ribadendo che non vi era stata prova della ricezione della lettera di messa in mora inviata a mezzo telex.

Giova ricordare che l’ art. 145 del nuovo codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. n. 209/2005, prevede che l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalita’ ed i contenuti previsti all’articolo 148.

In particolare l’art. 148 co. 1 dispone che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno.

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro”.

Segue il co. 6 secondo cui: “ Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione”.
E ancora al co. 7 si ribadisce che. “Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del danno”.

Sul punto la Cassazione ebbe modo di precisare che: “ anche se l’ assicurazione ebbe a far esaminare l’auto incidentata da un proprio perito, che ebbe a sottoporre l’ incidentato a visita medica, tali iniziative non si poneva in relazione univoca con la ritualità della messa in mora”.

A giudizio dei giudici di legittimità tale valutazioni erano da considerare valutazione fattuali della esistenza e validità di un atto equipollente, su cui incombeva la proposizione di una diversa denuncia come “vizio di motivazione”.

Dal tenore letterale della sentenza i giudici di legittimità ancora una volta ribadiscono la non rilevanza del dato fattuale ai fini della prova della messa in mora.

Rosalba Vitale

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