Patent Box: come le imprese possono aderire al regime agevolato? Ultimi giorni

Redazione 29/12/15
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Si avvicina la scadenza per l’invio dell’opzione per aderire al Patent Box già dal 2015 in caso di utilizzo diretto di beni immateriali e per effettuare valutazioni sull’opportunità di presentare una o più domande, qualora sussistano più beni immateriali.

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L’ultimo termine utile per avanzare la domanda di ruling all’Agenzia delle Entrate è infatti giovedì, 31 dicembre 2015, e si potrà fare inviando la raccomandata A/R con l’istanza oppure consegnandola direttamente all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali di Roma o di Milano.

Nei consecutivi 120 giorni, decorrenti in particolare dalla data di presentazione della domanda cartacea, l’impresa potrà produrre la completa documentazione di supporto. Le imprese, quindi, hanno a disposizione gli ultimi giorni per valutare, in caso di più “intangibili”, se inviare una o più istanze di ruling riguardanti il Patent Box.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

In particolare, in caso di utilizzo diretto dei beni, per ogni domanda si dovrà produrre la seguente documentazione:

1) documentazione volta ad identificare in maniera analitica i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito d’impresa agevolabile;

2) documentazione volta a segnalare in maniera minuziosa il vincolo di complementarietà, se sussistente, tra i beni immateriali di cui al precedente punto, fruiti congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell’agevolazione relativamente alla realizzazione di un prodotto o di un processo;

3) delucidazione completa dell’attività di ricerca e di sviluppo effettuata, oltre che del diretto collegamento della medesima con l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento di valore dei beni di cui al punto 1);

4) descrizione dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni di cui ai punti 1) e 2), nonché le motivazioni per le quali i suddetti metodi e criteri sono stati scelti. La documentazione attinente ai metodi di calcolo è obbligatoria esclusivamente per le grandi imprese, dal momento che le PMI potranno discuterne direttamente in sede di ruling, senza necessità di documentazione preventiva;

5) supporto elettronico (come chiavetta USB o CD) contente copia della domanda e della correlata documentazione.

COME FARE NEL CASO DI PIU’ INTANGIBILI?

Quando le imprese hanno il marchio aziendale e un brevetto oppure un modello o disegno, si trovano nella posizione di dover decidere se presentare un’unica istanza o presentarne di più.

1) Presentare un’unica istanza: se viene presentata una sola domanda  vi è la possibilità di usufruire dell’agevolazione soltanto una volta ultimato l’iter di ruling per tutti i beni intangibili.

2) Presentare più di un’istanza: qualora, invece, venga presentata più di un’istanza vi è la possibilità di chiudere separatamente gli accordi per ogni bene immateriale, evitando in tal modo che un’eventuale circostanza complessa su un unico bene causi ritardi sull’accordo anche sugli altri beni.

QUALI INTANGIBILI SONO AMMESSI AL PATENT BOX?

Tra gli “intangibili” ammissibili al Patent Box, secondo il D.M. del 30 luglio 2015, ve ne rientrano 5 tipologie diverse:

1) software protetti da copyright;

2) brevetti industriali;

3) marchi di impresa;

4) disegni e modelli;

5) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali tutelabili dal punto di vista giuridico.

MARCHI DI IMPRESA: con riferimento particolare alla presenza di un marchio aziendale, si tratta di un bene che può accrescere il valore a ciascun prodotto, contribuendo alla realizzazione di utili. In tal caso, quindi, l’accordo, probabilmente diviso per famiglia di prodotti e dimensioni, può condurre a quantificare un importo in percentuale, rapportato alle royalties che l’impresa andrebbe a pagare ad un soggetto esterno. Il ruling, perciò, potrebbe rivelarsi piuttosto semplice, ottenendo la firma dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate in breve tempo.

DISEGNI E MODELLI: nel caso invece di disegni, i tempi necessari a determinare il valore potrebbero rivelarsi molto più lunghi, necessitando talvolta anche di perizie a supporto. E’ infatti proprio da tali valutazioni che deve scaturire la decisione se presentare o meno una sola istanza di ruling oppure di più.

QUANDO HA EFFICACIA L’OPZIONE PATENT BOX?

Secondo quanto stabilito dal D.M. 30 luglio, in caso di utilizzo diretto dei beni, l’opzione Patent Box ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling.

Le imprese che intendono, quindi, applicare il Patent Box già a partire dal 2015 sono tenute a presentare la richiesta di ruling entro il 31 dicembre 2015, oltre che a presentare la comunicazione di opzione via Entratel.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, in caso di invio della richiesta di ruling a mezzo raccomandata A/R, la domanda viene considerata presentata al momento della data di spedizione della stessa raccomandata, così come risultante dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.

COME INVIARE LE ISTANZE?

1) TRAMITE RACCOMANDATA A/R: a Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, Via Cristoforo Colombo 426 c/d (00145 Roma).

Oppure: a Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, Via Manin 25 (20121 Milano).

2) TRAMITE CONSEGNA DIRETTA, ai seguenti indirizzi: sede di Roma , presso la Segreteria della Direzione Centrale Accertamento, di Via C. Colombo, 426 c/d, Torre B, piano VII.

Oppure: sede di Milano, presso l’Ufficio Risorse Materiali, Servizio Ricezione Atti della Direzione Regionale della Lombardia, di Via della Moscova, 2.

Le novità del decreto internazionalizzazione – Ebook versione Epub

Questo nuovissimo e-book analizza il decreto internazionalizzazione (4 settembre 2015, n. 147), uno dei più importanti conseguente la riforma del sistema fiscale, che introduce sia disposizioni indirizzate a soggetti che operano nei mercati internazionali, sia norme destinate alla generalità delle imprese che si traducono in oggettivi miglioramenti nella loro gestione.Occorre riconoscere, va rilevato con soddisfazione, che l’intero decreto è volto a rendere più agevole l’operatività delle aziende eliminando le incertezze operative frutto di derive della giurisprudenza di legittimità o di interpretazioni di prassi non sempre condivisibili, nonché apportando correttivi a disposizioni che hanno sino ad oggi ostacolato la piena operatività di molte aziende.In particolare, il testo esamina le tematiche che riguardano: • Perdite su crediti • Piani attestati e procedure non liquidatorie • Finanziamenti dei soci • Interessi passivi • Cessione d’azienda • Spese di rappresentanza • Interpelli • Rientro dei cervelli• Deducibilità costi da black list • Disciplina CFC • Credito imposte estere • Stabile organizzazione • Consolidato • Valore normale • Ruling transnazionale • Trasferimento da/a l’esteroSul versante interno, le modifiche sono rilevanti e numerose: viene introdotta una nozione normativa di società immobiliare ai fini della piena deducibilità degli interessi passivi concernenti finanziamenti contratti per acquistare o costruire immobili destinati alla locazione; riviste al rialzo le percentuali sui ricavi per il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza; decapitata la corrente giurisprudenziale che consentiva al fisco di accertare ai fini delle imposte sui redditi e Irap ilmaggior valore degli immobili e della aziende sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro; decisamente migliorata l’intera gestione delle perdite su crediti e fornite puntualizzazioni in relazione all’ipotesi in cui il socio rinunci ad ottenere dalla società il rimborso del proprio credito; fornita continuità alla norma concernente il rientro dei “cervelli” in Italia; introdotto un specifico ruling per imprese di grandi dimensioni che intendono realizzare rilevanti investimenti con ricadute occupazionali.Sul fronte internazionalizzazione vengono decisamente semplificate le prove da fornire per la deducibilità dei costi da black list fino al punto di non dover fornire alcuna prova se il costo è nei limite del valore normale; semplificata e razionalizzata la tassazione per trasparenza (CFC) dai paesi a fiscalità privilegiata; esteso il riporto in avanti e indietro del credito d’imposta non sfruttato nell’anno per la generalità di soggetti che dichiarano redditi all’estero; resa coerente e non penalizzante la tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e disciplinato in conformità agli orientamenti comunitari l’uscita e l’ingresso in Italia di aziende in base a codificati valori; modificato il ruling per imprese che intendono insediarsi Italia e desiderano chiarezza su come il loro business varrà tassato nel nostro paese. Lelio Cacciapaglia, Dottore Commercialista. Revisore contabile. Giuseppe Mercurio, Dottore Commercialista e revisore contabile. Marianna Annicchiarico, Avvocato.

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