Le novità in materia di Bilancio Consolidato: Seconda parte

Matteo Tambalo 22/12/15
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Proseguendo nell’analisi delle novità apportate in materia di Bilancio Consolidato dal Decreto legislativo 18.8.2015 n. 139 che, si ricorda, saranno applicabili ai bilanci riferiti agli esercizi aventi inizio a partire dall‘ 1.1.2016, ci si vuole soffermare nel presente contributo sui seguenti aspetti:

–          Introduzione dell’obbligo di rendiconto finanziario;

–          Modifiche ai criteri di consolidamento;

–          Novità riferite alla nota integrativa.

Introduzione dell’obbligo di rendiconto finanziario.

L’art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 139/2015 prevede l’introduzione del Rendiconto finanziario all’interno della documentazione che compone il Bilancio Consolidato (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa), parimenti a quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento al Bilancio di Esercizio.

Con riguardo alla struttura ed al contenuto del rendiconto finanziario, è previsto che si faccia riferimento a quanto previsto per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento, fatti salvi gli eventuali, necessari, adeguamenti. Qualora ai diversi bilanci si applichino delle discipline diverse, devono essere utilizzati i criteri maggiormente idonei a garantire la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Con riferimento al bilancio di esercizio, cui rimandano le norme sul bilancio consolidato, si evidenzia che il nuovo art. 2425-ter c.c., riguardante il rendiconto finanziario, prevede che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui e’ riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilita’ liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attivita’ operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. La risorsa finanziaria di riferimento, come previsto all’interno del nuovo OIC 10, è pertanto rappresentata dalle disponibilità liquide, con eliminazione della possibilità di utilizzo del capitale circolante netto. Nello specifico, la voce disponibilità liquide è rappresentata:

–          dai depositi bancari e postali;

–          dagli assegni;

–          dal denaro e valori in cassa.

Relativamente ai flussi finanziari che determinano le variazioni delle disponibilità liquide, l’OIC 10 prevede la suddivisione degli stessi nelle seguenti categorie:

–          gestione reddituale, che comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento.

–          attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.

–          attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Ai fini di agevolare la redazione del rendiconto finanziario di gruppo sarà opportuno che tutte le controllate provvedano a redigere il proprio rendiconto finanziario individuale, anche qualora in capo alle stesse non ne ricorra il presupposto per la redazione.

Modifiche ai criteri di consolidamento.

Il novellato art. 33, primo comma, del D.lgs. 127/1991 si allinea a quanto indicato nel nuovo OIC 17, prevedendo ora, con riferimento alla data di consolidamento, che “l’eliminazione prescritta dall’art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”. Precedentemente era indicata solamente la data in cui l’impresa fosse inclusa per la prima volta nel consolidamento, tuttavia il nuovo OIC 17 raccomanda, in quanto tecnicamente più corretto, il consolidamento della partecipazione a partire dalla data di acquisizione del controllo.

Inoltre, nei casi in cui emerga una differenza positiva a seguito dell’eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidato (situazione che avviene quando il prezzo pagato per l’acquisto è maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della società partecipata) e di ammontare residuo dopo l’allocazione di tale differenza (denominata ora “avviamento” in luogo della precedente denominazione “differenza di consolidamento”) sulle attività e passività della partecipata, viene precisato che la stessa differenza è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del Conto economico consolidato e, pertanto, non è più possibile l’iscrizione fra le riserve in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.

Novità riferite alla Nota Integrativa.

Tra le principali novità riguardanti la Nota integrativa consolidata, si ricorda in primo luogo che a partire dai Bilancio riferiti all’esercizio 2016 i costi di ricerca e sviluppo non saranno più capitalizzabili, pertanto viene eliminata l’informativa richiesta in nota integrativa relativamente a dette immobilizzazioni immateriali.

E’ stata eliminata dallo stato patrimoniale la sezione relativa ai conti d’ordine, tuttavia la relativa informativa dovrà essere fornita all’interno della Nota integrativa, ove pertanto sarà necessario dare conto di impegni, garanzie e passività potenziali.

Specularmente a quanto previsto per il bilancio di esercizio, è stata eliminata la sezione straordinaria  dal conto economico consolidato, venendo al contempo richiesta l’indicazione in nota integrativa dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità od incidenza eccezionali.

Con riguardo ai rapporti economici intercorrenti tra società ed amministratori e sindaci, viene integrata la previsione che attualmente richiede l’indicazione in nota integrativa dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci, stabilendo che debbano essere indicati anche:

–        l’ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;

–        precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

L’informativa riguardante i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, dovrà essere inserita nella Nota integrativa e non più nella Relazione sulla gestione, con indicazione di effetti patrimoniali, finanziari ed economici di tali eventi.

E’ richiesta peraltro l’indicazione di una serie di ulteriori informazioni per circoscrivere ulteriormente la configurazione soggettiva delle imprese facenti parte del gruppo, in quanto viene ora richiesto di indicare in nota integrativa:

–        il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato“;

–        il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

È stato abrogato il disposto di cui all’art. 38 del del D.Lgs. 127/91 nel quale era richiesto di indicare in Nota integrativa “i motivi delle rettifiche e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico“.

Infine, , l’art. 7, co. 9, lett. l) del D.Lgs. modifica il contenuto dell’informativa che deve essere fornita con riguardo agli strumenti finanziari derivati, prevedendo ora che debba essere indicato con riferimento a ciascuna categoria:

–          i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

–         gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

–         le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

–         una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

 

 

Matteo Tambalo

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