E se papà costringe la figlia a frequentare la compagna?

Redazione 07/12/15
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dell’Avv. Sara Mascitti

Il Tribunale di Roma condanna il padre ad un risarcimento di 15mila euro in favore della figlia. Il motivo? L’ha invitata a casa della compagna di papà.

Il Tribunale di Roma torna sull’argomento degli obblighi dei genitori (o per meglio dire, doveri dei genitori verso i figli) e in particolare sulla frequentazione dei genitori nel caso di separazione tra i due (si parla dell’ambito dell’affidamento condiviso).

Così un padre che si era trasferito all’estero e al suo rientro in Italia aveva proposto alla figlia di trascorrere i fine settimana nella casa della compagna di lui. La figlia si era seccamente rifiutata.

Per i giudici si è trattato di una violazione, da parte del padre, degli obblighi di visita stabiliti dal Tribunale al momento dell’affido condiviso della figlia minorenne.

Si legge nella sentenza che l’uomo “è rimasto sordo, nell’incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività – proveniente dalla figlia – lasciando che quegli stessi incontri, rimasti senza seguito, si trasformassero agli occhi della ragazza in un’ennesima cocente delusione”. Il padre quindi non ha pensato a rivolgere alla figlia un “invito esclusivo” per trascorrere del tempo con lei, limitandosi a proporle la casa della compagna di papà.

E così il collegio condannava l’uomo al pagamento della somma di 15mila euro, da versarsi su un libretto di deposito intestato alla minore con vincolo sino al compimento del 18° anno di età.

Lo stesso Tribunale nella sentenza nega l’addebito della separazione a lui, richiesto dalla moglie, ma decide di sanzionare il suo comportamento “per il pregiudizio arrecato alla minore con la propria omissiva condotta nell’esercizio dell’affido condiviso”, ritenendo quindi che il genitore, non abbia fatto in modo di frequentare da solo la figlia.

La conseguenza è stata l’obbligo a pagare un risarcimento, non potendo “costringere” un padre a frequentare la figlia.

Tribunale Roma, sentenza del 23.01.2015

www.saramascitti.it

 

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