Tasse automobilistiche: il bollo auto e le esenzioni

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Le tasse sui veicoli soggetti ad immatricolazione sono:

– gli emolumenti da corrispondere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

– la tassa automobilistica (cosiddetto bollo auto), il cui importo viene determinato in base ai Kw del veicolo e alla regione;

imposta provinciale di trascrizione.

Tassa automobilistica o bollo auto

Le tasse automobilistiche sono un tributo periodico, devoluto alle Regioni a statuto ordinario e province autonome di Trento e Bolzano. Esse si applicano ai motocicli, veicoli ed autoscafi.

A pagare sono il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo al PRA (tassa di possesso).

La competenza territoriale degli uffici del PRA e dei registri di immatricolazione è generalmente determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo (provincia della sede principale o secondaria del locatore nel cui PRA il veicolo è stato iscritto); tuttavia, per i veicoli detenuti in locazione finanziaria rileva la residenza dell’utilizzatore.

L’imposta non è dovuta dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la radiazione del veicolo dal PRA o viene annotata la perdita di possesso. In alcune Regioni vigono comunque delle regole speciali.

Esonero dal pagamento

Per ottenere l’esonero dal pagamento, in mancanza delle relative annotazioni al PRA, il venir meno del presupposto deve essere attestato da idonea documentazione avente data certa quale, per esempio: provvedimenti del giudice definitivi, atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative, atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge, denunce di furto o di appropriazione indebita, dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate. Un caso tipico è quello del proprietario che venda il mezzo e il nuovo acquirente non provveda alla registrazione, al PRA, del passaggio di proprietà: in tal caso il precedente titolare potrà ottenere un provvedimento dal giudice di attestazione di perdita del possesso ed evitare, così, che gli venga notificata la richiesta di pagamento del bollo.

Il contribuente può provare la perdita di possesso anche mediante una dichiarazione sostitutiva. Se accompagnata da ulteriori documenti probatori (dichiarazioni di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita, documento provante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo), a tale dichiarazione viene attribuita efficacia retroattiva dalla data indicata in tali allegati.

A quanto ammonta?

Gli importi del bollo auto variano in relazione ai Kw (leggi anche “Bollo auto: come si calcola”). In ogni caso, sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è un applicativo che consente di conoscere l’esatto importo inserendo i dati relativi alla targa o a determinate caratteristiche del veicolo.

 I termini di pagamento variano a seconda di vari elementi: tipo, potenza, primo bollo o rinnovo, ecc.

Prescrizione

Tanto la possibilità per la Regione di accertare il mancato pagamento, quanto il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte si prescrivono in 3 anni da quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Agevolazioni ed esenzioni

Sono previste alcune agevolazioni/esenzioni, ad esempio per veicoli: con motore elettrico (fino al 5° anno); con almeno 30 anni di età o 20 per quelli di particolare interesse storico e collezionistico; destinati a disabili. Ulteriori riduzioni possono essere deliberate dagli enti locali.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/105158_tasse-automobilistiche-il-bollo-auto-e-le-esenzioni#sthash.f53ZtOts.dpuf

Redazione MotoriOggi

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