CQC per trasporto cose: deroghe e limiti

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Il conducente (e proprietario) di un veicolo mcpc>3,5T, immatricolato uso terzi, iscritto all’Albo Autotrasportatori c/terzi deve sempre essere titolare di CQC oppure può ricorrere comunque l’esenzione di cui alle lettere f) o g) art.16 d.lgs. n. 286/2005? In questo caso non dovrebbe essere lo stesso conducente, in sede di controllo su strada, ad invocare l’esenzione? Nel caso in interesse, il conducente su strada ha dichiarato a verbale ex art. 180 c.d.s. di essere titolare di CQC ma di non averla al seguito mentre, da accertamenti successivi, il competente ufficio della Motorizzazione ha dichiarato che il tizio non è titolare di CQC.

La CQC è una abilitazione richiesta per lo svolgimento di determinati trasporti professionali di cose o di persone su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.
Le deroghe a cui si fa riferimento sono quelle relative alla guida: 
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente. 
I veicoli immatricolati ad uso di terzi postulano invece un uso professionale, dato che tale destinazione economica presuppone che venga effettuata a titolo oneroso e quindi in generale si dovrebbe trattare di trasporti professionali. Appare però evidente, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 31/7/2012 n. 13725, che ha ammesso la possibilità lecita del trasporto in conto proprio con veicoli immatricolati per trasporto di cose in conto di terzi, si potrebbe ipotizzare anche un utilizzo occasionale di un veicolo immatricolato per trasporti conto terzi per un uso privato e non commerciale (lecitamente o illecitamente) , ovvero per il trasporto materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente (in questo caso però non pare sussistere tale possibilità, dato che l’attività principale del conducente è proprio l’autotrasporto conto terzi). 
Tuttavia, nel caso in esame il conducente non ha mai rappresentato, durante il controllo, di svolgere una attività tra quelle previste dalle due citate deroghe, ma ha solamente sostenuto di aver dimenticato la CQC; peraltro, considerato anche che nel quesito si specifica che esiste regolare iscrizione all’Albo, si sarebbe dovuto accertare immediatamente il tipo di attività svolta dal conducente (ad esempio verificare se il veicolo era carico e in tal caso il tipo di merce trasportata, potendosi ravvisare anche altri tipi di violazioni legate all’autotrasporto); appare assai strano che un autotrasportatore professionale non sia titolare della CQC. Comunque, l’onere della prova a fronte della guida di un autocarro conto terzi spetta al conducente, che nel caso in esame pare essere un conducente professionale che deve essere già per questo titolare dell’abilitazione specifica CQC trasporto cose. Consiglio quindi di procedere ai sensi dell’articolo 116, comma 16 e 18.

(Giuseppe Carmagnini) per polnews.it

Redazione MotoriOggi

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