Voluntary disclosure: cosa c’è da sapere sulle ultime modifiche

Redazione 16/11/15
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Semaforo verde al Ddl di conversione del D.L. n. 153 del 2015, con cui è stata stabilita la proroga dei termini per accedere alla procedura di voluntary disclosure e per presentare la relativa documentazione.

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La previsione della proroga fa slittare l’attivazione della procedura al 30 novembre 2015, in sostituzione dell’ultimo termine utile originariamente fissato al 30 settembre 2015. Scade invece il 30 dicembre 2015 il termine per l’integrazione della richiesta e la presentazione della relazione di accompagnamento e della documentazione corredata.

Non soltanto i nuovi contribuenti che hanno aderito alla procedura, ma anche coloro che hanno già presentato l’istanza e che necessitano di apporvi correzioni potranno beneficiare della proroga del termine al 30 dicembre. Il testo del decreto, inoltre, ha unificato il termine ultimo di conclusione delle procedure di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di rientro dei capitali al 31 dicembre 2016, con riferimento a tutti gli anni coinvolti.

In sede di conversione, tuttavia, la versione finale del decreto approvata da Camera e Senato ha introdotto alcune ulteriori novità rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2015 (VAI AL TESTO). In particolare, si rileva la designazione del Centro Operativo di Pescara per gestire le domande presentate dal 10 novembre 2015 e l’imposizione per il 5% sulle prestazioni previdenziali erogate dai vari enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

In riferimento alle pensioni svizzere non dichiarate, il decreto aveva infatti introdotto la possibilità di richiedere all’Ufficio, ai fini delle imposte dirette, l’applicazione dell’aliquota del 5% dell’ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera. Ora, la norma varata con la legge di conversione applica il meccanismo anche alle prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Tra le novità apportate, in ultimo, l’estensione dell’esonero dal quadro RW, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati stipendi o altri emolumenti, anche al coniuge e ai familiari di primo grado che risultano cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul medesimo conto.

In ogni caso, la proroga dei termini al 30 novembre deve essere collegata alla presentazione del quadro RW del modello UNICO 2015. In base all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, sono comunque valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, applicandosi le relative sanzioni amministrative.

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