Branch exemption: è sempre conveniente l’opzione?

Redazione 16/11/15
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di Gioacchino De Pasquale

La nuova opzione per la branch exemption introdotta dal Decreto crescita e internalizzazione (D.lgs. 147/2015), la quale prevede in deroga al principio di tassazione su base mondiale di escludere da imposizione in Italia i redditi di tutte le stabili organizzazioni estere può risultare in taluni casi non conveniente.

Esercitando infatti la suddetta opzione non si potranno computare in diminuzione dal reddito imponibile della casa madre italiana le eventuali perdite realizzate dalla stabile organizzazione estera. Il suddetto caso non è affatto raro.

Infatti, è assai probabile che nei primi anni di vita la stabile organizzazione estera di un impresa italiana realizzi delle perdite che possono essere portate in diminuzione, nel rispetto di determinati limiti, dal reddito della casa madre italiana. La realizzazione di perdite nei primi anni di vita dell’impresa estera è uno dei motivi che induce l’impresa italiana a investire in uno Stato estero utilizzando il veicolo della stabile organizzazione in luogo della società di diritto estero. Quest’ultimo veicolo permettere, tranne al verificarsi di determinate condizioni (CFC black list e white list controllate estere) di evitare la tassazione per trasparenza, facendo sorgere il momento impositivo all’erogazione dei dividendi da parte della controllata estera.

Ecco allora che sorge il problema circa la convenienza di optare o meno per l’esenzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera. La risoluzione di tale problema non può essere rinviata, in quanto la nuova normativa prevede che l’esercizio dell’opzione per la branch exemption deve avvenire al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta, ed è irrevocabile.

Per le stabili organizzazioni già esistenti si prevede che l’opzione in argomento possa essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa.

In sostanza, dal periodo d’imposta 2016, congiuntamente alla scelta di operare in uno Stato estero attraverso la stabile organizzazione piuttosto che la società di diritto locale, ci si troverà dinnanzi alla scelta di procedere o meno all’esercizio irrevocabile dell’opzione per la branch exemption. Un po’ più di temo per le valutare la convenienza dell’opzione per le stabili già esistenti, che potrà essere effettuata nel 2018 con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

Chiariamo con un esempio gli elementi da considerare per stabilire la convenienza o meno di optare per la branch exemption.
Ipotizziamo che una società italiana possieda una stabile organizzazione in uno Stato estero white list la quale realizzi un utile di 100 che sconti nello Stato estero una tassazione del 20%.

In tale contesto, l’utile realizzato dalla stabile organizzazione verrà tassato in Italia con la possibilità per l’impresa italiana di scomputare le imposte pagate nello Stato estero. Ipotizzando ulteriormente che l’impresa italiana sia una società, gli utili della stabile organizzazione estera sconteranno in Italia la tassazione del 27,5%, scomputando le imposte estere (20%) con un tassazione complessiva del 27,5%, di cui 20% nel paese estero e il 7,5% in Italia.

Se però l’impresa estera sconta una imposizione più alta di quella italiana, ipotesi probabile in vista della riduzione dell’aliquota IRES prevista dalla Legge di Stabilità 2016, nessuna ulteriore imposta sarà dovuta in Italia.
Optando per la branch exemption il reddito realizzato dalla stabile organizzazione estera risulterà ininfluente (fiscalmente) per la casa madre italiana.

E se l’impresa italiana ha più stabili organizzazioni estere, alcune delle quali realizzano delle perdite e altre degli utili? Le valutazioni si fanno più complesse, ma tenendo sempre conto dei medesimi fattori: utile o perdita della stabile organizzazione e tassazione nello Stato estero.

Redazione

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