Linee guida sui tempi di riposo, guida e interruzione

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L’Unione Europea prosegue nella pubblicazione delle guidelines relative al settore dei trasporti su strada, così come disposto dal Regolamento (EC) n. 561/2006, dalla direttiva 2006/22/CE, e dal regolamento (UE) n. 165/2014

Le ultime “note orientative” numero 7 e 8 definiscono cosa la UE intenda per “arco delle 24 ore” sul riposo giornaliero e in quali particolari circostanze e per quanto tempo, l’autista possa continuare a guidare senza la carta tachigrafica personale.

La nota orientativa n° 7, in particolare, chiarisce che “Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale e: suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale; applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l’arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero“.

La nota orientativa n° 8,  invece, precisa che “è ammesso che un conducente che stia tornando alla sede dell’impresa di trasporto a seguito di un viaggio durante il quale la sua carta del conducente si sia deteriorata, non funzioni correttamente o sia stata smarrita o rubata, possa essere autorizzato a continuare a guidare senza la carta del conducente durante eventuali altre missioni entro quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede, come previsto dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014, soltanto se il conducente richiede l’emissione di una nuova carta all’autorità competente, entro il termine legittimo di sette giorni di calendario, in modo da essere in grado di dimostrare da quel momento in poi che attende il rilascio di una carta sostitutiva“.

da: www.trasporti-italia.com

Redazione MotoriOggi

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