Cassazione: ritorna la disamina per l’irregolarità della notifica

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La Sentenza depositata il 19 ottobre 2015 dalla Corte di Cassazione numero 41815 ha come tematica l’istituto della notificazione degli atti.

Gli Ermellini hanno confermato l’attuale orientamento di legittimità, ricordando che i difensori hanno il dovere di informare i loro assistititi.

Così, una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia anziché presso il diverso domicilio eletto dell’imputata non è astrattamente inidonea ad assolvere le proprie funzioni, ma, se fatta in costanza di rapporto fiduciario, spiega ugualmente i propri effetti.

Analizzando la sentenza si apprende l’assistita ha presentato per mezzo del suo difensore di fiducia ricorso per cassazione, deducendo col primo motivo di ricorso violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 161, 162, 163, 178, lett. c) e 179 c.p.p., in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio, l’avviso di deposito della sentenza di primo grado erano stati notificati alla ricorrente presso lo studio dei suo difensore di fiducia, presso il quale aveva in un primo tempo eletto domicilio, anziché presso l’abitazione della stessa ricorrente, ove essa aveva successivamente, a modifica del primo atto, eletto il proprio domicilio per le notifiche, sicché dette notifiche dovrebbero ritenersi affette da nullità assoluta, in assenza di concreti elementi che facciano ritenere che essa avesse avuto conoscenza dell’avvio del processo, svoltosi in contumacia. Tale nullità dovrebbe condurre all’annullamento delle sentenze di merito con retrocessione degli atti al p.m..

Al successivo punto 3 così si sono espressi Giudici,:” Una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia, in costanza del rapporto fiduciario, non è astrattamente inidonea ad assolvere la propria funzione comunicativa.”

La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (SU, n. 119 del 27.10.2004, Palumbo, Rv. 229539) e della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 211 del 1991; sentenza n. 136 del 2008) hanno posto in rilievo il dovere generale dei difensori di attivarsi per l’informazione verso gli assistiti e l’onere per colui che sappia d’essere assoggettato ad un giudizio penale di restare reperibile per il proprio difensore. Anche se resta la possibilità che in un singolo caso concreto l’informazione non sia stata trasmessa per causa di forza maggiore, ovvero per negligenza o dolo del professionista, oppure per dolo o negligenza dell’interessato, consegue dalla citata giurisprudenza che una deduzione che, come nel caso di specie, neghi l’avvenuta informazione dell’imputato, deve farsi necessariamente carico, almeno, della prospettazione di cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario. L’onere in questione non può quindi ritenersi soddisfatto dalla mera affermazione secondo cui il difensore non avrebbe comunicato l’avviso al proprio assistito, poiché “non vi è alcun obbligo per il difensore di comunicare al cliente la notifica di un atto del processo, se il cliente ha eletto il domicilio in un luogo diverso dal suo studio”. Al contrario, la parte deve non solo rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell’atto, ma anche avvalorare l’affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. 6, n. 1668 del 6.11.2014, Colucci).

Nel caso di specie tale onere di allegazione non risulta soddisfatto, sicché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che nel caso sottoposto a verifica la nullità conseguente alla notifica all’imputato dei decreto di citazione a giudizio presso lo studio dei difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione dei rapporto fiduciario che lo lega al difensore (ex multis, Sez. 6, n. 53599 dei 10.12.2014, Rv. 261872; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262822).

Nella sostanza, l’indirizzo della Corte verte sulla non possibilità della lamentela nell’affermare e non dimostrare concretamente che il difensore non avrebbe comunicato l’avviso al proprio assistito. I Giudici hanno ribadito che, il difensore non ha alcun obbligo generale di informare il cliente circa la notifica di un atto del processo, se il domicilio eletto dal proprio assistito corrisponda a un luogo diverso dal suo studio, come nel caso di specie.

Per la Corte va quindi rigettato il ricorso presentato dall’imputata che lamentava quando già asserito nei confronti del suo difensore, in quanto effettuate presso lo studio dell’avvocato, anziché presso il diverso luogo indicato quale destinazione delle comunicazioni e in assenza di riscontri concreti circa il fatto che essa ne avesse avuto effettiva conoscenza.

Girolamo Simonato

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