Vige l’obbligo di rimborso spese ai revisori dei conti degli enti locali

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Ai revisori dei conti degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Detto rimborso va riconosciuto a prescindere  dal fatto che esso fosse previsto dal regolamento di contabilità o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito “in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico”. L’interpretazione, che conferma analogo pronunciamento della sezione regionale di controllo Sicilia (deliberazione n. 407/2013), è stata ribadita nei giorni scorsi dalla Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 329 del 29 ottobre), chiamata a rispondere al quesito di un comune della provincia di Como relativo ai rimborsi spese all’organo di revisione.

Il diritto al rimborso spese è disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, che sotto la rubrica “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, all’art. 3 dispone che “ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente”.

L’argomento è tornato di attualità dopo l’entrata in vigore del nuovo meccanismo di estrazione dell’organo che, a differenza del passato, comporta spesso significativi spostamenti dei professionisti da un luogo all’altro della regione. La scelta dell’organo di revisione avviene infatti sulla base di un elenco regionale dove sono iscritti tutti i revisori della regione, a meno che non abbiamo espresso, la loro rinuncia a partecipare alle estrazioni per gli enti locali di una zona provinciale.

Le spese di viaggio vanno quindi rimborsate al revisore residente in altro comune purchè si tratti di spese “effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni” e purchè venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

Ove gli enti non avessero previsto già tale rimborso potranno effettuarlo con variazioni entro il termine dell’assestamento di bilancio.

Patrizia Ruffini

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