Voluntary disclosure: proroga al 30 novembre, cosa cambia?

Redazione 30/09/15
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Per accedere alla procedura della voluntary disclosure c’è ancora tempo fino al 30 novembre. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 settembre 2015, ha approvato la richiestissima proroga del termine per l’invio delle domande che dal 30 settembre è così slittata al 30 novembre 2015, ulteriormemte posticipata al 31 dicembre per la trasmissione della documentazione allegata e della relazione di accompagnamento.

Tirano un sospiro di sollievo professionisti e intermediari finanziari, e persino coloro che hanno già presentato la richiesta, anche se integrativa, possono se vogliono beneficiare della proroga al 31 dicembre per la produzione documentale. La proroga non porterà alcun aggravio di costi per chi aderirà alla procedura oltre la scadenza originaria del 30 settembre.

Beneficiari indiretti anche i non addetti ai lavori, cioè tutti coloro che sono stati risparmiati dal vortice della voluntary dal momento che, grazie agli incassi che deriveranno dalla nuova proroga, il Governo ha altresì bloccato l’aumento della benzina che sarebbe dovuto scattare già da domani, 1° ottobre, per via della clausola di salvaguardia contenuta nell’ultima legge di Stabilità e che serviva a coprire l’ammanco dei 728 milioni di euro originato dalla mancata estensione del reverse charge alla grande distribuzione.

Ulteriori benefici si prospettano anche per il Fisco in quanto la proroga sarà utile non solo per far crescere il gettito erariale (attualmente stimato a più di 700 milioni di euro per via delle oltre 23.000 adesioni inviate)  ma anche per un reinvestimento nel territorio italiano di quelle attività che prima erano detenute all’estero.

Per avere unitarietà sulla data di conclusione dell’intera procedura, i vigenti termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, sono fissati al 31 dicembre 2016 solamente per gli imponibili, le imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della medesima procedura.

Confermate, infine, le regole sulla collaborazione volontaria che continuano a non avere alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fatta eccezione per quanto sancito in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio, in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Paesi esteri.

 

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