Modello Unico 2015: oggi ultimo giorno per inviare la dichiarazione

Redazione 30/09/15
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Oggi, 30 settembre, è l’ultimo giorno utile per l’invio della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2015, relativo al periodo d’imposta 2014. L’invio va fatto esclusivamente con modalità telematica, direttamente o rivolgendosi ad un intermediario abilitato. Gli interessati all’adempimento sono: le persone fisiche (modello UNICO PF), le società di persone ed enti equiparati (modello UNICO SP) e le società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (modello UNICO SC).

Per le società di capitali e gli enti equiparati, il termine di presentazione della dichiarazione scade entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. La scadenza del 30 settembre quindi viene a riguardare solamente le società di capitali ed enti equiparati che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare. Il termine fissato ad oggi, inoltre, concerne la presentazione della dichiarazione in via telematica dal momento che quella cartacea agli uffici postali, per un numero assai ristretto di categorie che ancora possono usufruirne, è scaduta già lo scorso 30 giugno.

Queste categorie comprendono i contribuenti che, anche se in possesso di redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello o viceversa, pur potendo presentare il modello 730, sono chiamati a dichiarare determinati redditi o a comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC) oppure, ancora, sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Ai fini della presentazione, prima di inviare il modello UNICO, è bene effettuare gli ultimi controlli sull’esattezza e integrità della compilazione. La trasmissione potrà poi essere effettuata o direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline); oppure tramite intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti.

In caso di invio telematico, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente alle Entrate. Sarà dunque la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione la prova materiale della presentazione. In alternativa alla presentazione diretta, la dichiarazione da inviare può essere disposta sia dello stesso intermediario sia dal contribuente. L’ammissione delle dichiarazioni preparate dal contribuente rimane, però facoltativa.

In caso invece di predisposizione da parte dell’intermediario abilitato, quest’ultimo è tenuto a rilasciare sia un’ attestazione, datata e sottoscritta, che comprova l’assunzione dell’impegno a trasmettere telematicamente i dati del modello; sia l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine stabilito per la presentazione telematica, insieme alla ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della dichiarazione.

L’intermediario deve inoltre conservare copia delle dichiarazioni trasmesse per il periodo previsto per l’accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973) ai fini di un’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento. I contribuenti che resiedono all’estero possono inviare la rispettiva dichiarazione in via telematica, solo se in possesso del codice PIN. Alternativamente possono trasmetterla (ad eccezione che non debbano essere dichiarati redditi d’impresa o di lavoro autonomo) entro il 30 settembre tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, da cui possa risultare con esattezza la data di spedizione.

Qualora non si rispetti la scadenza, la trasmissione della dichiarazione è considerata comunque valida se effettuata entro i 90 giorni successivi (quindi entro il 29 dicembre 2015), dietro però l’applicazione di una sanzione (da 258 a 1.032 euro, estendibile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) per il ritardo d’ufficio. La sanzione può essere evitata se entro il medesimo termine dei 90 giorni viene spontaneamente versata una sanzione ridotta (25 euro).

In capo agli intermediari, invece, la presentazione in ritardo della dichiarazione telematica è punita con la sanzione minima di 516 euro. In tal caso, quindi, l’intermediario, per non incorrere nella sanzione completa, ha tempo 90 giorni dal termine ordinario per provvedere al versamento ridotto di 51 euro. Le dichiarazione che, infine, viene presentata tardivamente anche rispetto all’aggiuntiva finestra dei  90 giorni viene considerate omessa a tutti gli effetti.

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