Riforma PA: perché la mobilità cede il passo al demansionamento?

Scarica PDF Stampa
L’istituto della mobilità nel lavoro pubblico è disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 e sue successive modifiche. Esso implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa mantenendo inalterata la posizione giuridica che gli è propria. E’ anche salvaguardata  la posizione economica del lavoratore e anzi, in ipotesi di mobilità, non è esclusa un suo miglioramento.

La mobilità può avvenire all’interno della stessa amministrazione o da un’amministrazione all’altra.

In ipotesi di mobilità tra enti (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse),  si avvia un percorso in cui la domanda dell’amministrazione di destinazione si incontra con quella dell’amministrazione di provenienza del lavoratore attraverso una procedura che prevede la preventiva determinazione dei requisiti e delle competenze professionali che il lavoratore deve possedere e la sua pubblicità sul sito dell’ente che l’avvia, nonché l’assenso dell’amministrazione di appartenenza del lavoratore stesso.

Si tratta evidentemente di un istituto concepito per consentire alle amministrazioni interessate di risolvere con celerità problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico e  favorire nello stesso tempo i passaggi di personale ad altre amministrazioni creando un mercato del lavoro in entrata e in uscita snello e di facile gestione.

L’altra tipologia di mobilità è quella che consegue alla fattispecie descritta dall’art. 33  del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., in ipotesi di accertamento di situazioni di eccedenza di personale che  non si concludono con il passaggio diretto ad altre amministrazioni per indisponibilità di posti. In tal caso, in mancanza del collocamento presso altre amministrazioni si attiva l’istituto della disponibilità, con la decurtazione stipendiale e dell’indennita’ integrativa speciale che ne consegue.  Il decreto legislativo n. 165/2001 prevede altresì la mobilità obbligatoria con riguardo al personale collocato in disponibilità ricompreso negli elenchi tenuti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- sancendo l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche, prima di avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale, di comunicare  alle strutture preposte alla gestione del personale collocato in disponibilità i posti disponibili per i quali intendono bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

La riforma della p.a., approvata di recente con la legge n. 124/2015, sembra però andare, con riguardo alla dirigenza pubblica, in un senso diametralmente opposto all’esigenza di salvaguardare la posizione giuridica ed economica del lavoratore in ipotesi di mancato collocamento dello stesso a seguito di un infruttuoso periodo di disponibilità. Infatti, se il mancato collocamento  dipende da valutazione negativa è chiaramente prevista la decadenza dal ruolo unico dei dirigenti a seguito del decorso di un determinato periodo di disponibilità. Nelle altre ipotesi di collocamento in disponibilità  invece, è prevista, come si legge nella lettera i) del co. 1 dell’art. 11 della legge in commento,  la possibilità per i dirigenti collocati in  disponibilità,  di formulare istanza di ricollocazione in qualità  di  funzionario,  in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

Appare evidente dunque l’intenzione del legislatore di disciplinare l’istituto della disponibilità penalizzando il lavoratore anche laddove questi si ritrovi collocato in disponibilità non per demerito ma per pura evenienza ovverosia per la mancata scelta da parte di un’amministrazione pubblica.

Per comprendere la ratio di tale disposizione, basterà semplicemente leggere l’incipit del co. 1, lett. o) dell’art. 11 della legge ove , con riguardo alla fase transitoria si rappresenta “  graduale riduzione del numero dei dirigenti  ove  necessario”, per avere chiaro che lo scopo del legislatore è proprio quello di procedere nel superiore senso al di là delle affermazioni contenute nella lett. f) che provocano l’illusione che effettivamente si vogliano semplificare e ampliare le ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato.

Lucia Maniscalco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento