Pensioni: che cosa spetta ai superstiti del pensionato o assicurato deceduto

Redazione 29/09/15
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Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (pensione indiretta) la cosiddetta pensione ai superstiti. Una prestazione che spetta sempre al coniuge superstite, pari al 60% della pensione che la persona defunta prendeva o avrebbe preso. La stessa può limitarsi al 30% solo in presenza di redditi personali superiori a determinati importi.

In caso di separazione consensuale tra i coniugi, la prestazione previdenziale subisce relative conseguenze. Al coniuge infatti viene sempre concessa la pensione, qualora, però, la separazione sia avvenuta con addebito, vale a dire per colpa, quest’ultima può essere concessa esclusivamente se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale.

La circostanza si ripete in caso di divorzio: il coniuge superstite può avere la pensione solo se non si è risposato ed è titolare di assegno di divorzio, vi deve poi essere contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio. In tutti gli altri casi la prestazione non può essere accordata.

Il caso invece della contitolarità del coniuge superstite e del coniuge divorziato (titolare dell’assegno divorzile) si verifica quando il deceduto, a seguito del divorzio, ha contratto un nuovo matrimonio lasciando quindi due potenziali coniugi a beneficiare della prestazione. Qui, compete al Tribunale suddividere  il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato, non potendo in nessun caso l’importo della prestazione eccedere il 60% della pensione.

Sulla base di quanto stabilito dal Giudice, l’Inps si occupa della ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto che hanno presentato richiesta per ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato. Antecedentemente alla notifica della sentenza, costituente giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare della quota di pensione (Circolare Inps 132/2001), l’Istituto di previdenza non può quindi erogare nulla al coniuge divorziato.

In caso, infine, di decesso o consecutive nozze da parte del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità può ottenere l’intero trattamento. Allo stesso modo, l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite nel caso in cui il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione per analoghe motivazioni.

Rimane per entrambi i coniugi (superstite e divorziato) che cessino dal diritto alla pensione ai superstiti per intervenuto matrimonio, il diritto ad ottenere l’assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio alle nuove nozze.

Redazione

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