Scuola, insegnanti di sostegno: come avvengono le assegnazioni

Redazione 21/09/15
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Le leggi Finanziarie n.  296/06 e n. 244/07, novellando la legge n. 449/97, hanno decretato un nuovo parametro per stabilire l’O.D. di sostegno che non può, su scala nazionale, oltrepassare la media di un insegnante ogni due alunni in condizioni di handicap. La corrispondenza tra reale fabbisogno delle scuole e il contingente che l’Ambito territoriale provinciale competente attribuisce alle stesse istituzioni scolastiche continua a venir meno anche con l’attribuzione di fatto in organico dei posti in deroga, ai sensi dell’articolo 35 comma 7 della legge 289/02 e dell’articolo 1 comma 605 della legge 296/06.

Grazie alla riduzione dell’organico di sostegno, infatti, sempre più famiglie si trovano costrette a rivolgersi ai tribunali per riconoscere ai propri figli le ore di sostegno. In materia, le sentenze (tranne rare eccezioni) attribuiscono il massimo delle ore previste dalla normativa vigente agli alunni in situazione di disabilità grave (art. 3 come 3 legge 104/92): vale a dire 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria e 18 nella scuola secondaria. Le scuole, per ogni singolo alunno che ne necessita, richiedono le ore di sostegno sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, specificando inoltre se il singolo studente sia destinatario dell’art. 3 comma 3 (disabilità grave) o dell’art. 3 comma 1 (disabilità lieve) della legge n. 104/92.

Interviene poi l’Ambito territoriale competente che ha il compito di attribuire ad ogni Istituzione scolastica un monte ore complessivo (ovvero dei posti di sostegno), destinato non ai singoli alunni bensì alla scuola. Spetterà poi al Dirigente Scolastico assegnare agli allievi disabili le ore e gli insegnanti di sostegno. Compito del Dirigente è anche quello di attribuire i docenti curricolari alle classi, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e delle proposte del collegio dei docenti, come previsto dal combinato disposto richiamato dal D.L.vo 297/94, dal D.L.vo 165/01 e dal D.M. 37/09, ai quali si aggiungono generalmente anche i criteri stabiliti dal GLH d’Istituto, previsto dall’art. 15 comma 2 della legge n. 104/92, secondo cui “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo”.

I criteri per l’attribuzione delle ore e dei docenti specializzati agli alunni disabili determinati da questi organismi devono tenere conto rispettivamente di:

-monte ore complessivo assegnato alla scuola;

-grado di disabilità di ogni singolo alunno;

-continuità̀ didattica;

-bisogni dell’alunno;

-competenze dell’insegnante di sostegno.

In tal senso,  i tagli all’organico di sostegno rendono sempre più difficile ai Dirigenti scolastici distribuire le ore di sostegno in maniera sufficiente a coprire il reale fabbisogno della scuola.

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