Registrazione al Sigit e deposito degli atti

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A)     I soggetti in possesso di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) devono osservare le seguenti modalità (comma 3):

a)      compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell’area pubblica del portale e procedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; dopo essere stata sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale, la richiesta deve essere trasmessa;

b)      ad avvenuta trasmissione, il sistema chiede all’interessato di inserire la CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;

c)      il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia l’esito della richiesta all’indirizzo PEC dell’interessato.

B)     I soggetti che non sono in possesso della Carta d’identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) devono osservare le seguenti modalità (comma 4):

a)      compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell’area pubblica del portale e procedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; dopo essere stata sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale, la richiesta deve essere trasmessa;

b)      in riscontro alla trasmissione telematica, l’interessato ottiene la prima parte della password di accesso;

c)      il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia  all’indirizzo PEC dell’interessato la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia “nome utente” e “password”;

d)      al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare a password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell’area pubblica del Portale.

 

Se non sono rispettati i requisiti procedurali previsti per la registrazione, viene rilasciato un messaggio automatico di esito negativo.

 

 

 

  1. I servizi resi dal S.I.Gi.T.

Nell’ambito del processo tributario telematico, assume un ruolo centrale il S.I.Gi.T., cioè il servizio che viene erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF).

 

I SERVIZI RESI DAL S.I.GI.T. (ART. 5 DEL D.M. 4.8.2015)

Il S.I.Gi.T. svolge le seguenti funzioni:

–          assicura ai soggetti abilitati:

.la trasmissione degli atti e dei documenti informatici;

. la formazione e la consultazione del fascicolo;

. l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari;

–          garantisce l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato;

–          utilizza, nell’ambito dei servizi telematici, un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30.11.1993, n. 591;

–          espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri;

–          svolge i controlli che hanno ad oggetto:

. l’identificabilità dell’autore e l’integrità di ogni documento informatico ricevuto attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;

. ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;

. il rispetto dei formati standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, descritti nel successivo art. 10 del d.m.

–          invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato la ricevuta che attesta l’iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale;

–          garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici, redatti in conformità agli standard previsti, che sono stati acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell’art. 53 del d.p.r.  28.12.2000, n. 445;

–          garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dal successivo art. 10 del dm. e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell’art. 5 delle regole tecniche per i protocollo informatico di cui al d.p.cm. 3.12.2013.

 

Il S.I.Gi.T. non garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici che non sono conformi ai requisiti standard indicati al successivo art. 10 del d.m. e la registrazione dei predetti atti e documenti che sono difformi da quelli standard previsti.

L’accesso al S.I.Gi.T.  è consentito soltantoa i giudici tributari, alle parti, aai procuratori e ai difensori di cui agli artt. 12 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, al personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, ai consulenti tecnici e agli altri soggetti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché gli organi tecnici, possono accedere soltanto ed esclusivamente alle informazioni che sono contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti in giudizio o svolgono attività di consulenza (art. 3, coma 2, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

 

  1. La procura alle liti e il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa e la notificazione e il deposito degli atti

L’attività del difensore del contribuente è disciplinata agli artt. 4 e 9 del d.m. 23.12.2013, n. 163.

Il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa può avvenire mediante supporto informatico o supporto cartaceo.

a)     L’incarico conferito mediante supporto informatico

La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. In base a quanto è previsto dall’art. 12, comma 3,  del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dall’art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, Il difensore deve autenticare la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa nel processo tributario telematico apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

b)    L’incarico conferito su supporto cartaceo

Se la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori, unitamente all’atto cui si riferiscono, trasmettono la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come “conforme all’originale” ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, mediante la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

 

LE REGOLE PER LA NOTIFICAZIONE E IL DEPOSITO DEGLI ATTI

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC (art. 9 del d.m. 23.12.2013, n. 163).

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(ART. 7 DEL D.M. 23.12.2013, N. 163)

a)      Se le credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. 7.3.2005, n. 82: è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo (comma 1).

b)      Per i professionisti che sono iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: coincide con quello che è stato comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del d.l. 29.11.2008, n. 185, pubblicato nell’INI-PEC (comma 2).

c)      Per i soggetti abilitati all’assistenza tecnica avanti le Commissioni tributarie, indicati all’art. 12, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: coincide con quello che è stato rilasciato da un gestore in conformità a quanto è stabilito dal d.p.r. 11.2.2005, n. 68 (coma 3).

d)      Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese: coincide con quello che è stato comunicato al momento dell’iscrizione ai sensi dell’art. 16 del d.l. 29.11.2008, n. 185, pubblicato nell’INI-PEC.

e)      Per gli enti impositori: è individuato dall’art. 47, comma 3, del d.l.gs. 7.3.2005, n. 82, pubblicato nell’IPA (comma 4).

f)       Per gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni: sono riportati nell’IPA e sono pubblicati sul portale internet del S.I.Gi.T. (comma 5).

 

 

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata contenuta nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC equivale all’elezione del domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni telematiche. La variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ha effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sono state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Tali regole indicate si applicano  anche nei successivi gradi del processo, ai sensi del citato art. 17.

 

 

Qualora nel ricorso, ovvero nel primo atto difensivo, sia stato commesso un errore nell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di garantire l’invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante PEC  è consentito utilizzare gli elenchi di cui all’art. 16, commi 6 e 7, del d.l. 29.11.2008, n. 185, con le modalità indicate all’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, che sono consultabili nell’INI-PEC

AVVERTENZE PROCEDURALI

(art. 6 del d.m. 4.8.2015)

Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare le regole e i requisiti standard che sono indicati all’art. 10.

Le notificazioni eseguite a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all’UNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal d.m. 21.2.2011, n. 44.

Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC secondo le modalità tecnico-operative stabilite nel decreto direttoriale 26.4.2012, nonché osservando quanto è previsto dal sistema pubblico di connettività tra le pubbliche amministrazioni.

 

  1. Gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati

L’art. 10 del d.m. 4.8.2015 indica il formato standard degli atti processuali che deve essere utilizzato nel corso del processo tributario telematico. In sostanza, sia il ricorso sia ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:

a)     devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;

b)     devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

c)     devono essere redatti tramite l’utilizzazione di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;

d)    devono essere sottoscritti on firma elettronica qualificata o firma digitale; pertanto il file deve avere la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.

 

E’ consentita la scansione in formato di immagine di documenti analogici per i soli documenti informatici allegati che siano rispettosi dei seguenti requisiti:

a)     sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);

b)    sono privi di elementi attivi, tra i quali macro e campi variabili;

c)     sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Per ogni singolo documento informatico la dimensione massima consentita è di 5 MB. Se la dimensione superiore a quella massima di 5 MB, è necessario procedere alla suddivisione del documento in più file.

 

  1. La trasmissione degli atti e dei documenti al momento della costituzione in giudizio del ricorrente

Per la costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto non solo abilitato ma anche identificato ai sensi dell’art. 4 del d.m. 4.8.2015 deve chiedere l’intervento del S.I.Gi.T. al quale, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo, deve trasmettere:

a)     il ricorso;

b)    la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta notifica del ricorso,

c)     la documentazione che comprova l’avvenuto pagamento del contributo unificato tributario”;

d)    gli eventuali allegati.

Tutti gli atti e i documenti oggetto della trasmissione, che devono essere conformi ai requisiti standard indicati all’art. 10 del d.m., sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione che il sistema rende disponibile.

Dopo aver ricevuto la trasmissione, il S.I.Gi.T. rilascia, con modalità sincrona, la ricevuta di accettazione nella quale sono presenti le indicazioni relative al numero attribuito, alla data e all’ora dell’invio degli atti e dei documenti. La ricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Il S.I.Gi.T., inoltre, esegue le seguenti operazioni:

a)     il controllo antivirus dei file trasmessi;

b)    la verifica della dimensione dei file trasmessi;

c)     la verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;

d)    la verifica dell’integrità dei file firmati;

e)      il controllo del formato dei file trasmessi.

 

 

L’ESITO DEL CONTROLLO OPERATO DAL S.I.GI.T

(art. 7, commi 5, 6 e 7, del d.m. 4.8.2015)

A)     SE I CONTROLLI DANNO UN ESITO POSITIVO, IL S.I.GI.T.:

–          procede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale;

–          rende disponibile, nell’area riservata, l’informazione del numero di ruolo attribuito;

–          invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato l’informazione che ha per oggetto la data della ricevuta di accettazione che attesta il momento in cui è avvenuto il deposito dell’atto.

B)     SE I CONTROLLI ESEGUITI SUL RICORSO EVIDENZIANO LE ANOMALIE RELATIVE AL CONTROLLO ANTIVIRUS E ALLA DIMENSIONE DEI FILE TRASMESSI E SULLA VALIDITÀ DELLA FIRMA DEI FILE TRASMESSI E SULL’INTEGRITÀ DEI FILE FIRMATI (CON ESCLUSIONE, QUINDI DEL CONTROLLO SUL FORMATO DEI FILE TRASMESSI), IL S.I.GI.T.:

–          non procede all’iscrizione del ricorso nel Registro Generale;

–          rende disponibile nell’area riservata, contestualmente, un messaggio nel quale vengono evidenziate le suddette anomalie;

– invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato l’informazione che ha per oggetto le suddette anomalie che sono state rilevate.

C)     SE I CONTROLLI ESEGUITI SUI SOLI ALLEGATI AL RICORSO EVIDENZIANO LE ANOMALIE RELATIVE AL CONTROLLO ANTIVIRUS E ALLA DIMENSIONE DEI FILE TRASMESSI E SULLA VALIDITÀ DELLA FIRMA DEI FILE TRASMESSI E SULL’INTEGRITÀ DEI FILE FIRMATI (CON ESCLUSIONE, QUINDI DEL CONTROLLO SUL FORMATO DEI FILE TRASMESSI), IL S.I.GI.T.:

–          procede all’iscrizione del ricorso nel Registro Generale;

–          non acquisisce i file che contengono le anomalie che sono state riscontrate;

–          rende disponibile nell’area riservata, contestualmente, un messaggio nel quale vengono evidenziati i file che non sono stati acquisiti, con le relative  anomalie;

–           invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato le informazioni suddette unitamente all’invito a provvedere all’effettuazione di un nuovo deposito dei file che non sono stati acquisiti.

 

 

La codifica puntuale delle anomalie che derivano dai riscontri che sono stati effettuati e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell’area pubblica del Portale.

Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni, nell’area riservata, entro le 24 ore successive all’avvenuta trasmissione.

 

 

  1. La trasmissione degli atti e dei documenti della parte resistente

Per la costituzione in giudizio della parte resistente, il soggetto abilitato  trasmette al S.I.Gi.T. gli atti e i documenti previo l’inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo. Qualora ne sia sprovvisto  deve inserire i dati necessari per identificare la controversia (ad esempio, i dati identificativi del ricorrente, l’atto impositivo e gli estremi del ricorso).

Tutti gli atti e i documenti che vengono trasmessi, rispettosi dei requisiti standard indicati all’art. 10, vengono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione che il sistema rende disponibile.

Ad avvenuta trasmissione, il S.I.Gi.T. rilascia, con modalità sincrona,  la ricevuta di avvenuta accettazione nella quale sono indicati il numero attribuito, la data e l’ora in cui è avvenuto l’invio. La ricevuta è inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Il S.I.Gi.T., inoltre, esegue le seguenti operazioni:

a)     il controllo antivirus dei file trasmessi;

b)    la verifica della dimensione dei file trasmessi;

c)     la verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;

d)    la verifica dell’integrità dei file firmati;

e)      il controllo del formato dei file trasmessi.

L’ESITO DEL CONTROLLO OPERATO DAL S.I.GI.T

(art. 8, commi 5, 6 e 7, del d.m. 4.8.2015)

A)     SE I CONTROLLI DANNO UN ESITO POSITIVO, IL S.I.GI.T.:

–          inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale;

–          rende disponibile, nell’area riservata, l’informazione di avvenuta accettazione con il conseguente inserimento degli atti e dei documenti nel fascicolo processuale;

–          invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato l’informazione che ha per oggetto la data della ricevuta di accettazione che attesta il momento in cui è avvenuto il deposito dell’atto.

B)     SE I CONTROLLI ESEGUITI SUL RICORSO EVIDENZIANO LE ANOMALIE RELATIVE AL CONTROLLO ANTIVIRUS E ALLA DIMENSIONE DEI FILE TRASMESSI E SULLA VALIDITÀ DELLA FIRMA DEI FILE TRASMESSI E SULL’INTEGRITÀ DEI FILE FIRMATI (CON ESCLUSIONE, QUINDI DEL CONTROLLO SUL FORMATO DEI FILE TRASMESSI), IL S.I.GI.T.:

–          non procede all’acquisizione dell’atto e degli eventuali allegati;

–          rende disponibile nell’area riservata, contestualmente, un messaggio nel quale vengono evidenziate le suddette anomalie;

–           invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato l’informazione che ha per oggetto le suddette anomalie che sono state rilevate.

C)     SE I CONTROLLI ESEGUITI SUI SOLI ALLEGATI ALL’ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EVIDENZIANO LE ANOMALIE RELATIVE AL CONTROLLO ANTIVIRUS E ALLA DIMENSIONE DEI FILE TRASMESSI E SULLA VALIDITÀ DELLA FIRMA DEI FILE TRASMESSI E SULL’INTEGRITÀ DEI FILE FIRMATI (CON ESCLUSIONE, QUINDI DEL CONTROLLO SUL FORMATO DEI FILE TRASMESSI), IL S.I.GI.T.:

–          non procede con l’acquisizione dei soli allegati che contengono le anomalie che sono state riscontrate;

–          rende disponibile nell’area riservata, contestualmente, un messaggio nel quale vengono evidenziati i file che non sono stati acquisiti, con le relative  anomalie;

–          invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato le informazioni suddette unitamente all’invito a provvedere all’effettuazione di un nuovo deposito dei file che non sono stati acquisiti.

 

 

La codifica puntuale delle anomalie che derivano dai riscontri che sono stati effettuati e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell’area pubblica del Portale.

Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni, nell’area riservata, entro le 24 ore successive all’avvenuta trasmissione.

 

 

  1.  La trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio

La parte che nel processo introduttivo, ovvero nel procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, ha utilizzato modalità telematiche è obbligata ad osservare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello. L’unica deroga consentita è rappresentata dalla sostituzione del difensore.

Avendo optato per il processo tributario telematico, la parte deve sempre operare attraverso il S.I.Gi.T. osservando le regole specifiche di trasmissione indicate nel d.m. 4.8.2015.

Nell’invio degli atti successivi alla costituzione in giudizio è sempre necessario indicare il numero di Registro generale che è stato attribuito, ovvero, se non disponibile, al numero di accettazione della ricevuta di avvenuta ricezione del ricorso trasmessa dal S.I.Gi.T., che va indicato nell’atto depositato (art. 9, comma 2).

 

  1.  Il deposito di atti e documenti non informatici

Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo vengono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria la quale, dopo averne effettuato la copia informatica, provvede all’inserimento nel fascicolo informatico, apponendovi la firma elettronica qualificata o la firma digitale secondo quanto è previsto dall’art. 22 del d.lgs.7.3.2005, n. 82 (art. 12 del d.m. 23.12.2013, n. 163).

Gli atti e i documenti che sono stati depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria che provvede alla loro registrazione, per il tramite del S.I.Gi.T., nel sistema documentale ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 , e al loro inserimento nel fascicolo informatico, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale (art. 11, comma 1, del d.m. 4.8.2015).

 

IL DEPOSITO  DI ATTI E DOCUMENTI  NON INFORMATICI

La segreteria della Commissione tributaria acquisisce gli atti e i documenti analogici che devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. fogli formato massimo A4;
  2. fogli liberi da rilegatura;
  3. fogli numerati.

Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo informatico in forma di documento informatico e sono descritti con i seguenti dati:

  1. numero di Registro generale;
  2. progressivo dell’allegato;
  3. indicazione della parte che ha depositato il documento;
  4. data del deposito del documento.

 

 

  1.  Il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d’ufficio previsto dall’art. 25 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, “a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti” in forma cartacea dei quali è stata fatta la copia informatica (art. 14, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico nel quale vengono inserite anche le attestazioni che sono rilasciate dal S.I.Gi.T. e ogni altro atto e documento informatico che lo stesso ha acquisito., nonché le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei che sono stati prodotti e acquisiti ai sensi dell’art. 11 del d.m. 4.8.2015.

 

IL CONTENUTO DEL FASCICOLO INFORMATICO

  1. Raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del processo tributario telematico.
  2. Contiene anche le copie per immagine degli atti e dei documenti, nel caso in cui siano depositati su supporto analogico.
  3. La gestione del fascicolo informatico avviene osservando le disposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
  4. La conservazione del fascicolo informatico deve osservare le disposizioni contenute negli artt. 43 e 44 d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

 

 

I giudici tributari e gli altri soggetti che sono stati abilitati dal S.I.Gi.T. possono consultare direttamente il fascicolo informatico. Pertanto, la segretaria della Commissione tributaria è esonerata dal produrre e dal rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici che sono contenuti nel fascicolo.

Le parti possono richiedere il rilascio di copia autentica degli atti che sono contenuti nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 25 e 38 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, previo delle spese. La segreteria della Commissione tributaria ne invia copia tramite posta elettronica certificata (art. 14, comma 5, del d.m. 23.12.2015, n. 213).

L’accesso al fascicolo informatico, consentito soltanto ai soggetti abilitati, è  registrato e conservato con caratteristiche di inalterabilità e di integrità per cinque anni che decorrono dalla data di passaggio in cui la sentenza è passata in giudicato. In un apposito file log sono annotati:

a)     il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;

b)    il riferimento al documento informatico che è stato prelevato o consultato (indicativo di registrazione del documento informatico nell’ambito del Sistema documentale);

c)     la data e l’ora dell’accesso.

Nel fascicolo informatico viene inserito anche il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata da chi presiede l’udienza e dal segretario. Qualora ne sia richiesto, le parti sottoscrivono le dichiarazioni o il processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o la firma digitale; se ciò non sia possibile, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo che è sottoscritto nei modi ordinari ed è acquisito al fascicolo in forma informatica (art. 15 del d.m. 23.12.2013, n. 163).

Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale del presidente della sezione giudicante e dall’estensore, la trasmissione dei documenti tra i componenti il collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T., il segretario sottoscrive i documenti, ricevuti tramite il S.I.Gi.T., con firma elettronica certificata o firma digitale ed effettua il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (art. 16 del d.m. 23.12.2013, n. 213).

Se una delle parti richiede il rilascio di copia della sentenza munita della  formula esecutiva, il segretario, previo pagamento delle spese, provvede al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale (art. 17 del d.m. 23.12.2013, n. 163).

La segreteria della Commissione tributaria provinciale trasmette il fascicolo informatico alla competente segreteria della Commissione tributaria regionale tramite il S.I.Gi.T.

La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi , in ogni grado e stato del giudizio, avviene per via telematica con apposito decreto interministeriale del Ministro della giustizia, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale.

  1.  I pagamenti

Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

Dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 , e dall’art. 1, comma 599, della l. 27.12.2013, n. 147, rispettando le “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Se il pagamento è stato eseguito con modalità non telematica, l’attestazione delle somme versate a titolo di contributo unificato tributario e di diritti e spese di giustizia (vedasi il d.m. 27.12.2011) è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale.

AVVERTENZA

“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione dl difensore” (art. 19, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

Sergio Mogorovich

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