Appalti: quant’è competente il legislatore siciliano?

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Il legislatore siciliano è competente in materia di lavori pubblici ma occorre capire il suo livello di competenza in materia costituzionale.
La nuova legge regionale sugli appalti (L.r. n. 14 del 10 luglio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 29 del 17 luglio scorso) modifica l’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (che recepiva, in maniera dinamica, il codice dei contratti, in materia di opere pubbliche).
La nuova disciplina interviene in materia criteri di qualificazione e selezione dei concorrenti, nonché di procedure di affidamento.
Una prima novità riguarda le esclusioni automatiche delle offerte anomale.
Per gli appalti di lavori, servizi o forniture (in effetti, però, la competenza regionale è limitata ai lavori pubblici) che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento avranno l’onere di produrre, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta.
Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità saranno individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.
La nuova disciplina regionale nasce con il supporto delle associazioni di categoria che l’hanno sollecitata ed, in parte, suggerita.
Sicuramente la legge siciliana va nella stessa direzione dell’attesa riforma nazionale in materia di appalti e sul solco tracciato dalla Valle d’Aosta che ha legiferato in materia di criteri di aggiudicazione e qualificazione dei concorrenti.
I dubbi di costituzionalità della norma, però, restano e sono stati sollevati dallo stesso ufficio legislativo della Regione.
L’art. 14, lettera g), dello statuto della Regione siciliana prevede la competenza legislativa esclusiva in materia di “lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche d’interesse prevalentemente nazionale”.
Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione non contempla la materia “lavori pubblici” e, quindi, l’art. 14 dello Statuto regionale attribuisce sicuramente una forma di autonomia più ampia di quella attribuita dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario, con la conseguenza dell’applicabilità di detta previsione statutaria ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2010, n. 3.
La Corte Costituzionale, però, più volte (vedi le sentenze n. 411 e n. 322 del 2008 e n. 431 del 2007), ha affermato che ciò non implica che la potestà legislativa regionale possa esplicarsi senza vincoli, relativamente alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio regionale.
La competenza legislativa esclusiva della Regione, invece, dev’essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali.
Uno dei limiti alla competenza del legislatore regionale risiede nel necessario rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie – principi che, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2010, vincolano la Regione siciliana anche ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione – e, quindi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni dettate dall’Unione europea a tutela della concorrenza (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 57 del 9 febbraio 2011).

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 69° – Numero 29
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI’
PARTE PRIMA Palermo – Venerdì, 17 luglio 2015

LEGGE 10 luglio 2015, n. 14.
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 1. Fino al termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:
“6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.
6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta.
6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 10 luglio 2015.
CROCETTA
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità PIZZO
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all’art. 1, comma 1:
– Il comma 20 bis dell’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” così dispone: «Art. 253 – Norme transitorie – 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 28.».
– L’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: «Criteri di aggiudicazione. –
Per le finalità di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
a) al criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
b) al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell’appalto. Nella valutazione dell’offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell’utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell’offerta.
3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d’asta.
4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell’Unione europea, diverse dall’Italia.
6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.
6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta.
6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.
7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l’offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l’esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.».
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 488: “Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011”. Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Tancredi, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Cancelleri, Ciancio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Ciaccio, Zafarana il 5 luglio 2013. Trasmesso alla Commissione Territorio ed Ambiente (IV) il 24 luglio 2013.
Disegno di legge n. 762: «Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di appalti pubblici sotto soglia comunitaria».
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito il 3 giugno 2014. Trasmesso alla Commissione “Territorio ed Ambiente” (IV) l’11 giugno 2014.
Disegni di legge nn. 488 e 762 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 132 dell’8 luglio 2014. Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014. Esitato per l’Aula nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014. Relatore: Trizzino. Rinviato in Commissione a seguito di deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 16 dicembre 2014. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 188 del 26 febbraio 2015 e n. 189 del 3 marzo 2015. Riesitato per l’Aula nella seduta n. 189 del 3 marzo 2015. Relatore: on. Turano in sostituzione dell’onorevole Trizzino. Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 248 del 30 giugno 2015, n. 250 del 2 luglio 2015 e n. 251 del 7 luglio 2015. Deliberato stralcio degli articoli 1 e 2 nella seduta n. 248 del 30 giugno 2015. Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 251 del 7 luglio 2015.

Luciano Catania

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