Successione ereditaria: comproprietari pro quota

Rosalba Vitale 29/06/15
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Nell’ordinamento giuridico italiano, la successione ereditaria è disciplinata dal codice civile all’ art. 456 c.c. e ss., e da altre leggi che completano la base normativa e più precisamente il D.Lgs. n. 346/1990 (T.U. imposta di successione e donazione); l’art. 2, commi da 54 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge 286/2006; l’art. 1, commi da 77 a 79 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Essa comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal de cuius ai successori, i quali una volta accettato l’ eredità, subentrano in tutte le situazioni giuridiche relative al defunto, sia per le attività, che per le passività.

Di recente, la Cassazione con la sentenza n. 10216 del 19 Maggio 2015, si è pronunciata su un caso di divisione ereditaria.

La fattispecie in esame riguardava due eredi, una citava in giudizio l’altra, comproprietarie pro quota, quali eredi del padre, di un appezzamento di terreno, sito in Fermo, nonché quali eredi della madre, di un fabbricato, avente la stessa ubicazione, di cui chiedeva lo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni facenti parte della stessa.

Si costituiva la convenuta sorella, che deduceva la non comoda divisibilità del fabbricato rurale.

Sul punto, la Corte di Appello aveva ritenuto, che la divisione dell’ immobile avrebbe determinato frazionamenti inadeguati tanto da dover procedere all’ assegnazione al miglior offerente tra le parti, salvo il successivo ricorso alla vendita all’incanto in mancanza di offerte.

Nel merito la Suprema Corte accoglieva il ricorso affermando che: “ ai sensi dell’ art. 720 c.c. in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’ assegnazione, il giudice ha il potere- dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione; se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza ( o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà dell’ attribuzione dell’ intero), soccorre il rimedio tradizionale della vendita all’ incanto ( Cass. , Sez. II, 5 dicembre 1977, n. 5271)”.

Rimane da escludere, l’ ipotesi che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima (Cass., Sez. II, 4 gennaio 1969, n. 8;)”.

Dalla lettura della sentenza si evidenzia che: “il procedimento divisionale non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti”.

Rosalba Vitale

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