Consulenti tecnici: stop della Cassazione alle acquisizioni selvagge

Redazione 26/06/15
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Duro stop della Cassazione ai consulenti tecnici d’ufficio, una figura spesso contestata che si trova a ottenere dati, documenti, informazioni esterne al processo e non realizzati secondo il normale iter di costruzione delle parti.

La Suprema Corte stabilisce un freno molto duro alla consuetudine per cui, spesso, i consulenti del giudice arrivano a sostituirsi alle parti in causa, finendo per trasgredire limiti e imposizioni per il deposito della documentazione inerente il processo.

E’ tutto scritto nella sentenza 1291 dello scorso 23 giugno, nella quale la terza sezione civile della Cassazione ha rispedito al mittente un ricorso secondo cui la corte d’Appello competente si era spinta erroneamente a dichiarare nullo il valore della consulenza tecnica d’ufficio, in merito ad alcuni faldoni relativi a costi di lavori ormai perduti.

Dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento dei giudici di secondo grado, quando questi abbiano deciso di non usufruire degli effetti di una consulenza tecnica, dal momento che i documenti in questione erano stati ottenuti dal consulente giudiziario grazie alla decisiva collaborazione di una delle parti coinvolte nella controversia, che si era spinta fino alla trasmissione diretta degli atti.

In sostanza, la Suprema Corte ha confermato l’insussistenza legale dell’operato dei consulenti tecnici coinvolti, dunque ribadendo, come già avevano notato i giudici d’Appello, che le sue risultanze non fossero ammissibili né utilizzabili in sede di processo.

La differenza stigmatizzata dalla Cassazione è sottile, ma decisiva: se è vero, infatti che

al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l’accertamento affidatogli (Cass. n. 1901 2010)

è anche da ammettere, però, che

è errata l’interpretazione che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza”

Dunque, l’acquisizione di notizie e dati deve avvenire solo quando questo sia necessario al fine di portare a compimento il compito affidato al Consulente tecnico, con massima trasparenza nei confronti delle parti che devono essere messe in condizione di controllare l’operato di queste figure e, insieme, verificare la rispondenza alle consegne affidate sui dati estranei al processo in corso.

 

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