Separazione – Divorzio. Dirsi “addio” è diventato più facile e veloce, ma a determinate condizioni.

Luisa Camboni 23/06/15
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La legge n. 162 del 10 novembre 2014 ha introdotto una grossa novità, ovvero la possibilità di richiedere la separazione consensuale o il divorzio congiunto e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio.

Vediamo brevemente qual è l’iter da seguire e i protagonisti della procedura.
Organo incaricato a ricevere e seguire la procedura è il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile il quale può anche farsi sostituire. Il Sindaco, o chi per lui, riceve da ciascun coniuge la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio o, ancora, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nel caso di separazione personale, ai coniugi, a seguito dell’accordo, è consentito vivere separatamente e, ancora, si viene a determinare lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni – ex art. 177 e segg. c.c..
Quanto alla richiesta del divorzio congiunto – a seguito dell’introduzione della novella sul “ divorzio breve” – si ritiene che l’abbreviazione dei termini trova applicazione anche nel caso in cui la richiesta venga avanzata nanti al Sindaco. Ciò significa che il termine di 6 mesi – previsto per la separazione consensuale – decorre dall’accordo di separazione personale raggiunto nanti al Sindaco o chi per lui.
E’ sempre possibile dirsi “addio” in Comune?
Purtroppo no. Il Legislatore ha previsto che non è possibile ricorrere a questa procedura breve e veloce in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Altro limite è rappresentato dal divieto “ di patti di trasferimento patrimoniale”. Il Legislatore in questo modo non riconosce all’ufficiale di stato civile la competenza a decidere su questioni aventi natura economica o finanziaria; si pensi, ad esempio, all’assegnazione della casa coniugale, alla determinazione dell’assegno di mantenimento…
In presenza di questi limiti potranno seguire questo iter solo i coniugi privi di figli e che non hanno alcuna pendenza di natura economica.
E’ obbligatoria l’assistenza di un avvocato?
L’assistenza di un avvocato in questo iter comunale è facoltativa. Si ritiene che l’assistenza di un avvocato sia, invece, necessaria prima di raggiungere l’accordo.
Quale il costo di questo iter comunale?
Davvero esiguo: una marca da bollo da 16 euro.

Luisa Camboni

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