Incarichi legali, la maggiore spesa non implica automaticamente un debito fuori bilancio

Michele Nico 15/06/15
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Con la delibera 200/2015/PAR la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, si sofferma sulle modalità di contabilizzazione in bilancio del maggior importo di spesa rispetto al preventivo iniziale, alla luce del sopravvenuto regime dei sistemi contabili.

L’occasione per tale riflessione è fornita dal quesito che un Comune pone alla Corte in materia di incarico professionale per la difesa legale, chiedendo se sia necessario o no avviare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio per la quota di parcella eccedente il preventivo impegno di spesa.

A ben vedere, la questione non è senza riflessi, più in generale, per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Ente, e riveste uno spiccato interesse nel contesto del vigente sistema di principi per la gestione finanziaria, introdotto nell’ordinamento contabile dal dlgs 118/2011 e successive modificazioni.

La Sezione esamina il quesito posto osservando innanzitutto che, nella disciplina antecedente all’attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili, è stato più volte affermato il principio generale secondo cui l’ente, con riferimento ai contratti di prestazione d’opera intellettuale, deve compiutamente determinare nelle fasi del procedimento l’importo del compenso dovuto al soggetto terzo, per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall’impegno di spesa inizialmente assunto.

Si tratta di un compito non sempre facile soprattutto nel caso degli incarichi legali, però anche in tale ipotesi il giudice contabile ha ribadito un siffatto dovere dell’ente, che deriva dai canoni di buona amministrazione e di rispetto delle regole giuscontabili in tema di spesa pubblica.

In presenza di eventi che rendano incerto l’andamento della causa, la Corte ha altresì ribadito che “la difficoltà di determinazione dell’esatto ammontare di una spesa non esime l’ente dall’obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudenziale, al fine di una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della prestazione. L’importo così determinato dovrà essere impegnato in bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in parte, in epoca successiva all’esercizio di competenza” (CdC, Sez. contr. Sardegna, parere n. 2/2007).

In questa logica, un eventuale maggior onere di spesa legato a una lunga durata della causa deve indurre l’ente a garantire la copertura finanziaria attivandosi tempestivamente per integrare l’originario impegno di spesa, ed escludendo così il ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Alla luce di questi rilievi, la decisione de qua rileva che con l’avvento dell’armonizzazione dei sistemi contabili e, segnatamente, con l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, i suddetti principi della giurisprudenza contabile trovano piena e ulteriore conferma.

A supporto di tale assunto il collegio cita l’allegato 4/2 del dlgs. n. 118/2011 relativo al principio generale di competenza finanziaria, là dove si afferma che “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”.

Sempre a questo riguardo, il medesimo allegato rileva che “al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata”.

Michele Nico

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