La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’ art. 1 della legge della legge 24/12/2012, n. 228

Rosalba Vitale 11/06/15
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2015 depositata lo scorso 28 maggio 2015, ha dichiarato l’ illegittimità parziale dell’ art. 1, c. 198°, 199°, 200°, 201°, 202°, 203°, 204°, 205° e 206°, della legge 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a valersi della speciale procedura di accertamento dei crediti, ivi disciplinata, anche «i creditori privilegiati (ed in particolare i lavoratori dipendenti)».

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in riferimento alla violazione degli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

Ed infatti, emergerebbe, il problema del difetto di tutela dei creditori privilegiati – e, in particolare, dei titolari di crediti da lavoro dipendente – nelle ipotesi di confisca in esito a procedimento di prevenzione del patrimonio del debitore.

In mancanza di un’organica disciplina il Legislatore ha introdotto gli art. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, che tutela i creditori in buona fede.

In particolare l’articolo menzionato stabilisce che: “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano le seguenti condizioni: «a) che l’escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso”.

Con riguardo ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, l’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 ha successivamente previsto che: ” i creditori muniti di ipoteca iscritta prima della trascrizione del sequestro di prevenzione sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206, e, che nello stesso modo sono soddisfatti i creditori che abbiano trascritto un pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro o che siano intervenuti nell’esecuzione iniziata con detto pignoramento prima dell’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012″.

Tuttavia nel decreto non sono ricompresi i creditori privilegiati e, i titolari di crediti da lavoro dipendente che non siano anche ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione.

Rispetto a tali creditori si applicherebbe la normativa di cui agli artt. 2-ter e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

In merito alla questione i Giudici della Corte rilevavano che:

Primo: “i commi da 198 a 206 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., sottoponendo a un diverso trattamento posizioni creditorie identiche”.

Secondo: “Sarebbe violato, l’art. 36 Cost., che garantisce inderogabilente al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa: precetto riferibile anche al trattamento di fine rapporto, in quanto avente natura di retribuzione differita. La mancata estensione della «procedura di riconoscimento» anche al lavoratore che vanti un credito per tale titolo comporterebbe, quindi, nel caso di confisca dell’azienda del datore di lavoro, una grave lesione del diritto alla retribuzione già maturato: lesione che, stante la rilevanza costituzionale del diritto stesso, non potrebbe essere giustificata dalle finalità di sicurezza pubblica sottese alla misura di prevenzione patrimoniale”.

Terzo: “sussisterebbe un ostacolo all’effettivo accesso alla tutela giurisdizionale dei creditori, contrastante con la garanzia prevista dall’art. 24 Cost.”.

A giudizio della Corte Costituzionale l’ art. 1, comma 198 della legge n. 228 del 2012 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.

Rosalba Vitale

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