L’omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale: responsabilità extracontrattuale

Rosalba Vitale 04/06/15
Scarica PDF Stampa
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9294/15 depositata l’ 8 maggio 2015 ha affermato che: ” l’omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale configura una responsabilità extracontrattuale”.

Premesso che la responsabilità extracontrattuale consiste nell’inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonchè nell’obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione (Cass., 20/2/2015, n. 3367).

Tanto premesso, il caso di specie aveva come protagonisti una Società S.N.C e un Condominio, di cui il primo lamentava violazione dell’ art. 2043 c.c.

Sul punto la Corte di merito ritenne erroneamente provato il fatto dell’ infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale ma non anche la colpa del Condominio coeva alla commissione dell’ illecito.

La Corte di Cassazione invece ribadì che : “ l’elemento soggettivo dell’illecito della condotta risultava invero implicitamente provato in ragione dell’accertato difetto di impermeabilizzazione del bene condominiale” .

Altresì, aggiunse che: “L’omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale denotasse un comportamento imprudente e negligente, che faceva scattare la colpa del Condominio per l’ evento dannoso scaturito dalle infiltrazioni, che al contrario, in presenza, di condotta diligente estrinsecantesi nella realizzazione della detta impermeabilizzazione non si sarebbe, in base a ad un criterio di normalità, invero verificato”.

Con tale motivazione la Suprema Corte ha dato rilievo alla scarsa diligenza quale causa del verificarsi dell’ evento lesivo.

Rosalba Vitale

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento