Omicidio colposo e sinistro stradale. Sentenza Cassazione n.16680/15

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Si vuole esaminare una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Penale, sentenza 10 marzo – 21 aprile 2015, n. 16680), la quale è stata emessa a seguito del concorso di colpa nella causazione di un sinistro stradale e la conseguente responsabilità penale.

La Corte per la sentenza citata ha esaminato il caso di un omicidio colposo in conseguenza di un sinistro stradale tra un’automobile e una bicicletta.

I giudici di merito hanno ritenuto l’imputato responsabile della morte del ciclista per aver proceduto ad una velocità non commisurata al centro abitato, al limite imposto, alla presenza di attraversamenti pedonali ed al fondo stradale bagnato per la pioggia.

In particolare, secondo la ricostruzione del sinistro operata nei gradi di merito, si stabiliva che il veicolo percorreva la strada alla velocità di km/h 85 circa quando il ciclista si era immesso nell’incrocio dalla destra dell’automobilista senza dargli la precedenza.

Successivamente all’impatto, il ciclista era finito sul cofano dell’autovettura e, dopo aver sfondato con la testa il parabrezza, era stato sbalzato in avanti unitamente al velocipede alla distanza di circa 24 metri dal punto d’urto, decedendo dopo qualche ora, mentre l’autovettura, dopo una marcia di 18 metri da tale punto, aveva iniziato una manovra di frenata lasciando tracce per m.17,55, oltre ad ulteriori m.9 prima di fermarsi ad una distanza di circa 44 metri dal punto d’urto.

Dalla sentenza si legge che l’automobilista ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a)    inosservanza o erronea applicazione dell’art.589 c. p.

b)    valutazione della prova art. 192 c.p.p.

L’articolo del codice penale non ha bisogno di spiegazioni ed è applicabile direttamente nel caso di un sinistro stradale con esito mortale come nel caso di specie.

Infatti si legge: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Mentre la citazione di cui all’art. 192 c.p.p. Valutazione della prova, così detta:”

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).”

Il ricorrente sosteneva la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, inoltre resisteva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità condividendo acriticamente le conclusioni del perito e svilendo di significato le valutazioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, senza dare conto della scelta operata.

Il ricorrente lamenta che il giudice dì appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, di fatto escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, deducendo che in ogni caso l’incidenza causale della condotta imprudente della vittima e l’assenza di precedenti penali dell’imputato avrebbero dovuto indurre a dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti.

La Corte di legittimità, osserva che “non può prendere in esame, una volta esaurito il giudizio di congruità e non manifesta illogicità della motivazione, le deduzioni svolte dal ricorrente per confutare la correttezza del giudizio di merito, trattandosi di compito che esula dalle funzioni del giudice di legittimità“.

Al punto 7 della medesima sentenza così è stato riportato:” Alla luce di tali principi e delle ragioni poste a fondamento della decisione, risultano inconferenti le doglianze che si fondano sull’affermazione peritale secondo la quale, ad una velocità inferiore al limite massimo consentito, la collisione verosimilmente sarebbe stata evitata, trattandosi di affermazione che non ha costituito il presupposto argomentativo della pronuncia impugnata”.

Inoltre si legge che la seconda censura presenta profili di manifesta infondatezza in quanto parte da una premessa interpretativa non condivisibile, ossia l’incompatibilità tra l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. In tema di commisurazione della pena, non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, ancorché giudicate prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, ove si consideri l’indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell’uno e nell’altro caso (Sez.6, n.1694 del 22/12/1998, dep.1999, ********, Rv. 212505).

Con specifico riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze, non risulta, peraltro, che la censura avesse formato oggetto di motivo di appello. A ciò deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fonda la concessione delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art.133 c.p., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

I Giudici nella parte conclusiva si sono espressi che il ricorso deve essere rigettato a norma dell’art.616 c.p.p., il quale prevede che con provvedimento motivato venga dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Girolamo Simonato

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