La gestione contabile della lite fiscale

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Confindustria ha elaborato la “Linea operativa contabile 2” per censire sanzioni e interessi dovuti e pagati a seguito della chiusura di una verifica fiscale. In questa circostanza o in caso di uso di strumenti deflattivi del contenzioso con pagamento a titolo definitivo di imposte, sanzioni ed interessi si generano riflessi contabili, economici e patrimoniali espressamente contenuti nell’OIC 12 e nell’OIC 25. Vengono iscritte alla voce E21 tutte le imposte, dirette e indirette, relative agli esercizi precedenti, compresi interessi e sanzioni. Le indicazioni operative del gruppo di lavoro formato da Confindustria suggeriscono di separare in contabilità generale le imposte, le sanzioni e gli interessi anche per una successiva gestione fiscale ai fini IRES e IRAP.

1. I principi contabili

La chiusura di una verifica fiscale o l’utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (anche in pre-contenzioso) con pagamento a titolo definitivo delle imposte, sanzioni ed interessi, comporta riflessi contabili, economici e patrimoniali, che vengono disciplinati nell’OIC 12 (“Composizione e schemi del bilancio di esercizio”) e nell’OIC 25 (“Imposte sul reddito”).

La linea operativa contabile richiama la la lettera g) del paragrafo 105 dell’OIC 12 ed il paragrafo 29 dell’OIC 25 in cui viene precisato che “per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi . Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e direttifica, ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria”.

Sempre secondo gli OIC 12 e 25, la contropartita patrimoniale del costo straordinario di E21 può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) oppure D12 (debiti tributari) tenuto conto delle caratteristiche della passività.

Ai fini della corretta contabilizzazione la “linea operativa contabile 2” suggerisce di separare in contabilità generale le imposte, le sanzioni e gli interessi anche per una successiva gestione fiscale ai fini IRES e IRAP.

Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, può esservi la presenza di un fondo imposte che può essere carente o eccedente rispetto all’ammontare dovuto.

Nel primo caso (fondo carente), la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti (voce E21); nel secondo caso (fondo eccedente) l’eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari (voce E20) .

2. Le scritture contabili

La “linea operativa contabile 2” suggerisce anche le scritture contabili, riportando i seguenti esempi:

  • negli esercizi precedenti alla chiusura di una verifica fiscale sono stati accantonati al fondo imposte Euro 1.000. Alla data di chiusura della stessa si ha imposta per Euro 1.000 euro, sanzioni per Euro 300 ed interessi per Euro 60. Contabilmente deve essere utilizzato il fondo per imposte (voce B2 S.P.), accantonato in precedenza, per Euro 1.000 e rilevata una sopravvenienza passiva (voce E21 C.E.) per Euro 360 con contropartita debiti tributari per Euro 1.360 (voce D12 S.P.);

 

  • negli esercizi precedenti alla chiusura di una verifica fiscale sono stati accantonati al fondo imposte 1.500 euro. Alla data di chiusura della stessa si ha imposta per Euro 1.000, sanzioni per Euro 300 ed interessi per Euro 60. Contabilmente deve essere utilizzato il fondo per imposte (voce B2 S.P.), accantonato in precedenza, per Euro 1.500 e rilevata una sopravvenienza attiva (voce E20 C.E.) per Euro 140 euro con contropartita debiti tributari per Euro 1.360 (voce D12 S.P.).

Viene raccomandato, inoltre, di commentare in nota integrativa, in modo adeguato, le poste economiche-patrimoniali utilizzate.

3. Gli interessi passivi

Con riferimento agli interessi passivi relativi al contenzioso fiscale, Confindustria ritiene che essi siano deducibili ai fini IRES ed esclusi dalla normativa di cui all’articolo 96 del Tuir dal momento che si tratta di componenti reddituali che non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall’impresa ovvero non si tratta di interessi corrispettivi. In tale senso si sono espressi Assonime con la circolare 46/2009 (paragrafo 4.1, pag. 38) ed il del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con il documento “Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile” del giugno 2012.

Diverso trattamento, invece, è previsto per gli interessi passivi verso l’Erario derivanti da una rateizzazione volontaria nel versamento delle imposte: in questo caso essi rappresentano una scelta finanziaria per l’impresa e quindi rientrano nell’articolo 96 del Tuir.

4. La check list proposta

La “linea operativa contabile 2” suggerisce una check list operativa che si riporta integralmente:

a)individuare il carico fiscale suddiviso tra imposte, sanzioni ed interessi;

b)verificare la pregressa presenza di debiti tributari e/o fondo imposte;

c)effettuare la corretta contabilizzazione e un adeguato commento in nota integrativa.

Roberto Pischedda

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