Split payment: prestito forzoso per i produttori

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L’imprenditore agricolo che vende i propri prodotti ad una pubblica amministrazione “subisce” un prestito forzoso a favore dello Stato.

La legge di stabilità, con l’art. 1, comma 629, lettera b), della 23.12.2014, n. 190, ha inserito nel d.p.r. 26.10.1972, n. 633, l’art. 17-ter, norma di semplice applicazione, che, però, stravolge le specifiche regole fissate, per il settore dell’agricoltura.

Il successivo art. 34, primo comma, prevede un particolare sistema di detrazione forfetaria dell’IVA che prescinde dal considerare il tributo assolto a monte sugli acquisti. All’atto pratico, il produttore agricolo osserva le seguenti regole:

– applica le aliquote proprie dell’IVA sulle cessioni di prodotti;
– beneficia, immediatamente, della detrazione determinata applicando, sull’importo delle cessioni, le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione forfetaria, stabilite con apposito d.m.
in pratica, se l’aliquota Iva e la percentuale di compensazione sono identiche, la posizione nei confronti dell’erario è azzerata, ovvero ridotta se quest’ultima è inferiore.

Ad esempio, se il corrispettivo è di euro 50.000, l’aliquota IVA del 4% e la percentuale di compensazione forfetaria del 4%, la liquidazione dell’imposta porta al seguente risultato:

IVA sulle cessioni euro 50.000 x 4%= euro 2.000-
IVA detraibile forfetariamente euro50.000 x 4%= euro 2.000=
IVA dovuta euro 0
Somma percepita: euro 52.000
Se, invece, l’aliquota IVA è del 22% e la percentuale di detrazione è del 12,3%, come nel caso del vino, si perviene al seguente risultato:
IVA sulle cessioni euro 50.000 x 22%= euro 11.000-
IVA detraibile forfetariamente euro 50.000 x 12,3%= euro 6.150=
IVA dovuta euro 4.850
Somma percepita: euro 61.000

In base all’art. 17-ter, la pubblica amministrazione paga al produttore agricolo soltanto l’importo della fornitura di merce, cioè euro 50.000, trattenendo l’IVA che va versata all’amministrazione finanziaria.

Sommessamente, è stata introdotta una deroga al principio-cardine del settore agricolo poiché, pur se l’art. 34 comporta il riconoscimento immediato della detrazione forfetaria, il produttore agricolo, suo malgrado, deve subire l’onere del pagamento immediato dell’IVA addebitata per rivalsa all’ente pubblico (che la trattiene e la versa per conto suo), con la contestuale costituzione di un credito d’imposta, riferito alla detrazione forfetaria che non è stata immediatamente applicata.

La detrazione forfetaria non può più essere esercitata al momento della liquidazione periodica, azzerando il debito d’imposta (ovvero riducendolo, come nel secondo esempio): il credito potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione soggiacendo agli oneri procedurali e sostanziali connessi, quali l’obbligo di dover presentare la specifica richiesta, sostenere il costo della garanzia fideiussoria e degli eventuali interessi passivi connessi all’indebitamento dell’azienda agricola.

Sergio Mogorovich

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