Fattura elettronica: scadenza vicina. Soggetti obbligati e date

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Avvicinandosi la data del 31.3.2015, la circolare 9.3.2015, n. 1/DF, chiarisce i soggetti destinatari dell’obbligo di ricevere la c.d. fattura elettronica, introdotta con l’art. 1, commi da 209 a 2014, della l. 24.12.2007, n. 244.
In pratica, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
La trasmissione alle amministrazioni deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SdI), ai sensi dell’art. 2 del d.m. 3.4.2013, n. 55.
Le pubbliche amministrazioni obbligate sono inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT entro il 30 settembre.
La circolare precisa che l’art. 1 del d.m. “individua quali destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome”. Inoltre, precisa sono incluse nell’adempimento “le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165”.

Le amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica
a) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165:
– tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lgs. 30.7.1999, n. 300, , fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.
b) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196:
– soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo istituto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 30.9 di ogni anno e le autorità indipendenti.
c) Soggetti indicati all’art. 1, comma 209, della l. 24.12.2007, n. 244:
– Amministrazioni autonome.

Tutti i soggetti indicati nel prospetto cono qualificati come “amministrazioni”.  Tra queste sono comprese anche le amministrazioni locali, che sono individuate nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, nel quale è incluso anche il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.

L’obbligo di osservare la normativa decorre dal giorno:
– 6 giugno 2014, per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT;
– 31 marzo, per tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle che sono individuate come “amministrazioni locali” nell’elenco ISTAT.

Sergio Mogorovich

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