Segreto bancario, addio ai conti offshore di vicinato

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La data era di quelle da segnare in rosso sul calendario. Il 2 marzo 2015, infatti, è scaduto il termine per la sottoscrizione degli accordi sulla trasparenza fiscale promossi dalla legge sul rientro dei capitali (L. 186/2014). Per effetto delle previsioni contenute nella legge istitutiva della voluntary disclosure, le agevolazioni – in termini di regime sanzionatorio di maggior favore – riconosciute per l’emersione dei capitali detenuti in Paesi collaborativi, trovano applicazione anche nei confronti degli investimenti in Paesi black-list nell’ipotesi di firma, entro il suddetto termine, di un accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali.

Nello specifico, in relazione a tali investimenti non si applicherà il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009, purché sia rilasciata all’intermediario estero del Paese a fiscalità agevolata un’autorizzazione a trasmettere all’Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione; né si applicherà il raddoppio delle sanzioni previsto in caso di dichiarazione infedele (dal 100 al 200 per cento) oppure omessa (dal 120 al 240 per cento), fatto salvo l’aumento di un terzo per i redditi prodotti all’estero.

Il medesimo regime di favore è stato esteso alle violazioni da RW per effetto della legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014). Pertanto, la sanzione da mancata compilazione del quadro RW sarà pari allo 0,5 per cento annuo con possibilità di contestazione solo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.

E’ bene sottolineare che la sottoscrizione degli accordi in oggetto è stata fortemente incentivata dall’avvicinarsi dell’entrata in vigore dello scambio automatico dei dati tra le Amministrazioni dei paesi aderenti al Common Reporting Standard (CRS), che consentirà la condivisione degli archivi bancari da parte delle Autorità internazionali. In quest’ottica, le nuove regole segnano la fine di un’epoca, ponendo termine, di fatto, al segreto bancario (almeno a quello in essere nei Paesi geograficamente a portata di mano!).

Nelle ultime settimane sono state sottoscritte, nell’ordine, le intese con: Svizzera (23 febbraio), Liechtenstein (26 febbraio), Principato di Monaco (2 marzo).

 

In particolare, con l’avvenuta stipula di un Protocollo di modifica alla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni, Italia e Svizzera hanno ridefinito i criteri per lo scambio di informazioni ai fini fiscali, uniformandoli a quelli previsti dall’articolo 26 del modello OCSE.

Nonostante l’efficacia dell’accordo sia vincolata alla conclusione del rispettivo iter di ratifica parlamentare (circostanza che richiederà alcuni mesi), la sottoscrizione risulta immediatamente produttiva di effetti. Una volta ratificato il protocollo, infatti, le autorità fiscali italiane potranno richiedere informazioni su elementi riconducibili al periodo decorrente dalla data stessa della firma (23 febbraio 2015).

Nelle intese si prevede, comunque, che le informazioni richieste siano pertinenti all’applicazione delle Convenzioni o del diritto interno relativo alle imposte proprie dei due Stati. In conformità ai principi generali, inoltre, è fatto divieto per gli Stati contraenti di procedere a richieste di informazioni generiche ed indiscriminate (c.d. “fishing expedition”).

Nel rispetto di tali indicazioni generali, l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni non limitate ai soli redditi di natura finanziaria, bensì estese a tutte le tipologie reddituali “di qualsiasi natura o denominazione”.

Come anticipato, il protocollo di modifica della convenzione pone le condizioni per la fine del segreto bancario. Con l’inserimento di una clausola prevista dall’art. 26 del modello OCSE, infatti, si stabilisce che lo Stato ricevente la richiesta non possa opporre rifiuto fondato sulla circostanza che le informazioni richieste siano detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria. Inoltre, lo scambio di dati non potrà essere limitato a causa della mancanza di un interesse specifico dello Stato a cui è stata inoltrata richiesta.

Per quanto concerne, invece, lo scambio automatico di informazioni, l’appuntamento è rinviato di tre anni. La Svizzera, infatti, si è impegnata ad adottare il nuovo standard definito dall’OCSE a partire dal 2018, con riferimento all’annualità 2017. Ciò in quanto i canoni fissati dal sistema multilaterale di scambio presuppongono la reciprocità nell’impegno (assunto dall’Italia a decorrere dal 2017).

 

Per quanto riguarda l’intesa con il Liechtenstein, il discorso cambia nella forma ma non nella sostanza. Diversamente da quanto avvenuto per la Svizzera, infatti, il documento sottoscritto consiste in un Accordo ai fini fiscali basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), in quanto, allo stato attuale, non esiste alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’Italia.

Tuttavia, analogamente a quanto previsto per la Svizzera, l’Accordo con Vaduz consente lo scambio di informazioni su richiesta, in relazione a tutte le tipologie di imposte.

Lo Stato ricevente le richieste non potrà rifiutarsi di collaborare per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

L’intesa raggiunta con Vaduz include, inoltre, un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo, grazie al quale sarà possibile presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che lascino presupporre l’intenzione dei contribuenti di sottrarre al fisco patrimoni detenuti irregolarmente nel principato.

Sia l’Accordo che il Protocollo aggiuntivo, saranno applicabili con la ratifica parlamentare, a decorrere dalla data della firma (26 febbraio 2015).

E’ il caso di ricordare che, insieme ai suddetti atti, è stata sottoscritta una Dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale Italia e Liechtenstein hanno confermato il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico delle informazioni di natura finanziaria dal 2017, sulla base dello standard CRS dell’OCSE.

 

Le medesime considerazioni possono essere estese all’accordo sottoscritto tra Italia e Principato di Monaco il 2 marzo 2015, sia sul piano dei criteri sia per quanto concerne le metodologie prescelte per lo scambio di informazioni. Anche in quest’ultimo caso la tecnica adottata è stata quella dell’Accordo basato sul modello TIEA, scelta obbligata in mancanza di una Convenzione, con Montecarlo, contro le doppie imposizioni.

 

Giovanni Petruzzellis

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