Il panorama, un bene di valore inestimabile difficile da quantificare in termine di denaro e di norma

Rosalba Vitale 08/03/15
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Considerato un elemento accidentale, derivante dalla natura delle cose e, precisamente, dalla posizione, dall’esposizione, dall’altezza del piano o della porzione di piano e dalla amenità dei luoghi, nei cui pressi l’edificio è costruito, si sostanzia nel diritto di guardare verso l’infinito.

Diversi orientamenti giurisprudenziali hanno riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile in favore dei proprietari di un fondo che sia stato privato di aria, luce e di vista panoramica anche se non sia stato provato un deprezzamento commerciale dell’immobile e comunque non risultino del tutto perdute le possibilità di godimento dello stesso da parte dei proprietari (Corte Cass. n. 9859/1992).

Nello stesso filone giurisprudenziale, la Cass. 20 ottobre 1997, n. 10250.

Il caso in esame, riguardava un Comune campano che rilasciava con provvedimento la concessione edilizia a un condominio, al fine di realizzare un edificio a tre piani.

Tale provvedimento veniva impugnato dal proprietario di un immobile adiacente, in quanto contrastante con le disposizioni urbanistiche, e proponeva ricorso davanti al TAR Campania, che annullava la concessione edilizia.

In seguito, il Comune adottava un nuovo piano di recupero e rilasciava una nuova concessione edilizia, finalizzata ad adeguare la volumetria dell’ immobile al nuovo piano di recupero.

Avverso tale provvedimento il proprietario del fondo dominante ricorreva  nuovamente dinanzi al TAR per la Campania per ottenere il risarcimento del danno, quest’ ultima con sentenza n. 9254/2004 disponeva nuovamente l’annullamento del piano di recupero e la concessione edilizia, ma non riconosceva  dovuto il risarcimento, motivando la decisone nel modo seguente:  “ l’ art. 112 c.p.a.  non consentirebbe più, a causa dell’ abrogazione del co. 4 la proposizione, per la prima volta in sede di ottemperanza, dell’ istanza risarcitoria derivante dall’ illegittimità del provvedimento”.

Il proprietario ricorreva al Consiglio di Stato che con sentenza n. 362 del 27 gennaio 2015, ha chiarito che: “ con le modifiche apportate con il D. Lgs. n. 195/2011, l’ azione risarcitoria in sede di giudizio di ottemperanza può essere utilizzata soltanto per far valere quei danni successivi alla formazione del giudicato, in quanto connessi all’ impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale del giudicato o alla sua violazione o elusione.  In questo senso milita anche l’ intervenuta abrogazione dell’ art. 112, comma 4, c.p.a. Che precedentemente sembrava consentire una simile possibilità” ( Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 2013, n. 5301).

In relazione al risarcimento ha precisato poi che: “ l’ improponibilità dell’ azione risarcitoria si poneva in contrasto con il principio dell’ effettività della tutela giurisdizionale e poichè la lesione del diritto al panorama viene ricondotto nell’ ambito delle norme del codice civile inerenti alle distanze alle luci e alle vedute (art. 900-907) quale servitù atipiche va riconosciuto il risarcimento.

Il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l’ ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti “ il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell’ art. 872 c.c. costituisce un danno ingiusto,  come tale risarcibile la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’ immobile susseguente al venire meno o al ridursi di tale requisito” ( Corte Cass. , se. II, 18 aprile 1996, n. 3679).

Il danno da lesione del panorama sarà determinato dalla differenza tra il valore dell’immobile prima di subire il danno e, il valore dell’immobile deprezzato dal venir meno della panoramicità.

Rosalba Vitale

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