Velocità: postazione di controllo

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Nel mese di marzo dello scorso anno, il Supremo Collegio, con l’ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, ha chiarito una questione dirimente, e se vogliamo annosa, in merito alla legittimità dei verbali di contestazione per eccesso di velocità.

Oggi portiamo a conoscenza che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parere n. 662 del 16 febbraio 2015 ha puntualizzato l’importanza della visibilità e della segnaletica.

Andando per ordine, secondo la Cassazione, all’interno del verbale deve essere necessariamente indicata la postazione dell’autovelox, con particolare riferimento alla sua collocazione all’interno di un punto di controllo “permanente o temporaneo”.

Nel dettaglio si legge “la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità” e di conseguenza che “sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.”

Il parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/2/2015 n. 662 prot.662, emesso a seguito di richiesta delucidazioni circa le modalità operative dell’espletamento dei servizi di controllo ex art 142 C.d.S., oltre a confermare la tesi giurisprudenziale, fa esplicito riferimento che le posizioni devono essere presidiate e segnalata con apposita segnaletica dettata dal Regolamento D.P.R.495/92.

È opportuno ricordare che l’art. 142 comma 6-bis. Così prevede: ”Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

A fronte di questo, gli autovelox devono essere ben visibili e segnalati preventivamente, sia che si tratti di apparecchiature automatiche sia che si tratti di apparecchiature utilizzate dagli agenti (telelaser), la segnaletica stradale deve avvenire con l’utilizzo di segnali stradali temporanei o permanenti, con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.

Per le postazioni mobili la segnalazione può anche esser fatta con cartelli permanenti ma solo se si tratta di appostamenti pianificati che abbiano una certa sistematicità, rispettando le distanze approvata del legislatore.

Tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono, in sostanza, essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, dette ultime disposizioni impongono l’obbligo di presegnalazione tanto per le postazioni di controllo fisse quanto per quelle mobili.

Nello specifico, il richiamato Decreto del 15 agosto 2007 statuisce minuziosamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo (così, ad esempio, è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km. dal luogo di effettivo controllo, deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati); peraltro, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare obbligatoriamente la formula completa “controllo elettronico della velocità” o la dicitura “rilevamento elettronico della velocità” e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati.

È perciò una norma di garanzia per l’automobilista, la cui violazione cagiona la nullità della sanzione. Si rileva, altresì, come la Circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 Prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, nel rinviare al citato D.M. 15 agosto 2007, abbia poi precisato e specificato che: “a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più approssimativamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano – altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’articolo 79, comma 3, Reg. Esec. Codice della Strada per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito; b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km. 4 e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal Reg. Esec. C.d.S. per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento”.

Orbene, alla stregua di tali elementi dettati dall’attuale giurisprudenza, si evince che con riferimento all’attività di accertamento, è fatto obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S., tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

Girolamo Simonato

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