Saldo dell’Iva per l’anno 2014 da versare entro il 16.3.2015

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  1. L’obbligo del versamento del saldo dell’IVA

Entro il giorno 16.3.2015 va eseguito il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2014.

Tale scadenza va osservata da chi presenta la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma. Per chi presenta la dichiarazione in forma unificata, invece, il giorno 16.3.2015 rappresenta soltanto il primo appuntamento possibile poiché è ammesso il differimento del pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi derivanti dal modello UNICO, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il giorno 16.3.2015 e la data dell’adempimento.

Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile.

  1. L’IVA dovuta per l’anno 2014

Il contribuente in possesso della partita IVA deve eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza periodica mensile  o trimestrale, procedura provvisoria in quanto la liquidazione definitiva avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale, il cui importo viene indicato nel quadro VL.

L’importo dovuto a saldo risulta operando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative all’anno solare 2014, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2013 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione). L’esito di tale operazione può comportare l’evidenza di un saldo:

  • “zero”, se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati eseguiti;
  • “a debito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 38);
  • “a credito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 39).

L’IVA a debito deve essere versata se l’importo indicato al rigo VL 38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33, importo arrotondato a € 10,00 per effetto degli importi arrotondati all’euro nel modello di dichiarazione.

  1. La dichiarazione IVA autonoma

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma deve versare il saldo dovuto entro il 1.3. dell’anno successivo a quello di riferimento, per cui l’adempimento va rispettato entro il 16.3.2015.

Il versamento va effettuato, alternativamente:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale con rate di pari importo; in tal caso è necessario osservare le seguenti regole:

–          la prima rata va versata entro il 16.3.2015;

–           le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16.3.2015 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (art. 5 del d.m. 21.5.2009) ;

–          Il pagamento può essere frazionato in un massimo di nove rate per cui la procedura deve concludersi entro il mese di novembre 2015.

 

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE AUTONOMA

In unica soluzione   16.3.2015
In forma rateale (fino ad un massimo di nove rate) prima rata 16.3.2015 (senza interessi)
  seconda rata 16.4.2015 + interessi 0,33%
  terza rata 18.5.2015 + interessi 0,66%
  quarta rata 16.6.2015 + interessi 0,99%
  quinta rata 16.7.2015 + interessi 1,32%
  sesta rata 20.8.2015 + interessi 1,65% (a)
  settima rata 16.9.2015 + interessi 1,98%
  ottava rata 16.10.2015 + interessi 2,31%
  nona rata 16.11.2015 + interessi 2,64%

(a)   La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l.  4.7.2006, n. 223.

 

Chi presenta la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio in forma autonoma, a prescindere dall’importo liquidato “a saldo” è esonerato dal presentare la “Comunicazione dati IVA” relativa all’anno 2014 il cui termine è fissato al 28.2.2015.

 

  1. La dichiarazione IVA unificata

Chi presenta la dichiarazione IVA in forma unificata, cioè all’interno del modello UNICO 2015, può eseguire il pagamento del saldo entro il 16.3.2015 ovvero ha a possibilità di scegliere tra le seguenti alternative:

  • osservare le stesse modalità previste nel caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma con la conseguenza che il versamento può essere eseguito entro il 16.3.2015 in unica soluzione o in forma rateale applicando gli interessi nella misura dello 0,33% mensile su ciascuna rata successiva alla prima che va versata entro il 16.3.2015;
  • osservare i termini previsti per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi cioè osservando una delle seguenti regole:

–          versamento da eseguire entro il 16.6.2015;

–          versamento entro il 16.7.2015, con la maggiorazione dello 0,4%;

–          in qualsiasi caso, la somma dovuta deve essere maggiorata degli interessi forfetari dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

In altri termini, va osservato che:

–          scegliendo di eseguire il pagamento entro il 16.6.2015, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,2% (cioè 0,4% per tre mesi);

–           scegliendo di eseguire il pagamento entro il 16.7.2015, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (cioè 0,4% per quattro mesi);

–          permane la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, con rate di pari importo, anche se il saldo dell’Iva è versato secondo le scadenze fissate in materia di imposte sui redditi.

In patica, in tal caso, i conteggi relativi al pagamento rateale vanno eseguiti osservando la seguente procedura:

  • dapprima il saldo dell’IVA va maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 16.3.2015 e il 16.6.2015 (o il 16.7.2015);
  • l’importo così ottenuto va diviso per il numero delle rate prescelte e sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
  • l’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre per cui la procedura deve concludersi in un massimo di sei rate se la prima è versata il 16.6.2015, ovvero di cinque se è versata il 16.7.2015.

Pertanto, chi presenta la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO può eseguire il versamento del saldo osservando uno dei seguenti termini:

a)      il 16.3.2015, senza operare alcuna maggiorazione;

b)      il 16.6.2015, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e la data del versamento;

c)      il 16.7.2015, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e la data del versamento.

Nell’ipotesi in cui è effettuata la compensazione totale del debito IVA con i crediti che risultano dal modello UNICO, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, la compensazione è fatta in maniera parziale, la maggiorazione dello 0,4% va computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

 

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE UNIFICATA

A)     SCADENZA AL 16.3.2015

In unica soluzione                                                                 16.3.2015

In forma rateale                                prima rata                  16.3.2015        (senza interessi)

(fino ad un massimo                          seconda rata               16.4.2015        + interessi 0,33%

di nove rate)                                      terza rata                   18.5.2013        + interessi 0,66%

quarta rata                 16.6.2015        + interessi 0,99%

quinta rata                 16.7.2015        + interessi 1,32%

sesta rata                   20.8.2015        + interessi 1,65% (a)

settima rata               16.9.2015        + interessi 1,98%

ottava rata                 16.10.2015      + interessi 2,31%

nona rata                    16.11.2015      + interessi 2,64%

(a)   La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l.  4.7.2006, n. 223.

 

B)     SCADENZA AL 16.6.2015

In unica soluzione                        16.6.2015 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 16.6.2015).

In forma rateale                          maggiorazione del saldo IVA 2014 dello 0,4% per ogni

(fino ad un massimo di sei           mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e

rate)                                             la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 16.6.2015) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

  • la prima rata, entro il 16.6.2015, senza interessi di maggiorazione;
  • le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%.

 

C)     SCADENZA AL 16.7.2015

In unica soluzione                        16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 16.7.2015).

In forma rateale                          maggiorazione del saldo IVA2014 dello 0,4% per ogni

(fino ad un massimo di                mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2015 e

cinque rate)                                 la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 16.7.2015) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:

  • la prima rata, entro il 16.7.2015, senza interessi di maggiorazione;
  • le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%.

 

  1. Le modalità di versamento

L’IVA va versata utilizzando il modello F24 indicando, nella Sezione “Erario”:

  • il codice tributo “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
  • il codice tributo “1668”  per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0101”  per il versamento in unica soluzione e  “01062” per la prima di sei rate);
  • l’anno di riferimento “2014”;
  • l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con atri crediti tributari e/o contributivi.

Chi ha applicato il regime speciale delle nuove attività produttive (art. 13 della l. 23.12.2000, n. 388) versa tutta  l’IVA dovuta con cadenza annuale entro il 16.3.2015 oppure entro il termine previsto in materia di imposte sui redditi, potendo scegliere tra l’eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale.

  1. I contribuenti ex-minimi

Chi ha adottato il regime speciale agevolato di cui all’art. 27, comma 3, del d.l. 6.7.2011, n. 98, deve eseguire il pagamento dell’IVA entro il 16.3.2015 sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA detraibile. In alternativa, può scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale.

  1. I contribuenti minimi usciti dal regime speciale

Il contribuente che ha applicato l’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6.7.2013, n. 98, e che ne è uscito per opzione o per forza di legge deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito considerando tutti i beni e i servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati esistenti al 31.12.2013.

Più in particolare, la rettifica ha per oggetto:

–          le rimanenze di magazzino risultanti al 31.12.2013;

–          i beni mobili per i quali al 31.12.2013 non è ancora decorso il periodo di “tutela fiscale”, cioè quelli che sono stati acquistati a decorrere dall’anno 2010;

–          i servizi che non sono stati utilizzati al 31.12.2013.

L’IVA a credito che deriva da tale operazione va indicata al rigo VF56, con segno “+”.

Chi, a partire dal giorno 1.1.2015, applica il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23.12.2014, n. 190, deve indicare al rigo VF56 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui al comma 61.

 

Sergio Mogorovich

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