Giudice competente in materia condominiale

Rosalba Vitale 14/02/15
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Con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2015 la Corte di Cassazione, afferma che per le controversie condominiali il giudice competente territorialmente è quello dove è ubicato l’ immobile.

Principio asserito dalla Suprema Corte in seguito al ricorso proposto da un proprietario di un immobile posto in condominio che lamentava le infiltrazioni idriche provenienti dalla sovrastante proprietà di detto immobile.

In Tribunale, il proprietario danneggiato rifacendosi all’applicazione del foro speciale che sensi dell’ art. 18 c.p.c. “è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora” , citava il proprietario dell’ immobile da cui provenivano le infiltrazioni dinanzi al Tribunale dove quest’ ultimo aveva la residenza, per ottenere il risarcimento danni patrimoniali arrecati agli arredi, al rimborso delle spese di viaggio e pernottamento, nonché il risarcimento danni non patrimoniali per mancanza fruizione dell’ immobile.

Il convenuto si opponeva e declinava la propria responsabilità chiamando in giudizio il Condominio ritenendo che i danni fossero dovuti dall’ ostruzione di condutture condominiali.

Il Condominio costituitosi in giudizio, eccepiva l’ incompetenza territoriale ai sensi dell’ art. 23 c.p.c.

Sul punto, la Cassazione riferiva, che per cause condominiali devono intendersi, le controversie relative a cause di comunione dei beni la cui competenza ai sensi dell’ art. 23 c.p.c. : “ è del giudice nel cui circondario ricade il comune in cui è ubicato l’ immobile”.

A cui si aggiunge che: “nel campo di applicazione dell’art. 23 cod. proc. civ. la causa promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti dall’appartamento sovrastante, come pure la do­manda con cui il convenuto, sul presupposto della prove­nienza dei lamentati danni da parti comuni dell’edificio, tenda a riversare sul condominio ogni responsabilità” (Cass. 12 gennaio 2015 n. 180).

Rosalba Vitale

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