Split payment: tutti gli enti autorizzati a dividere il pagamento Iva

Redazione 11/02/15
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Split payment: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini entro cui sono comprese le situazioni sanate pur in assenza dei requisiti, con tanto di elenco delle amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina della scissione di pagamento.

Come noto, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1 comma 629, ha introdotto questo regime di versamento dell’Iva da parte delle pubbliche amministrazioni che potranno pagare l’imposta in maniera diretta all’erario.

In breve, l’ente pubblico tramite il ricorso al meccanismo dello split payment riconosce al fornitore l’importo della fattura messa in relazione alla prestazione di servizio, senza tenere conto dell’ammontare Iva collegato alla stessa prestazione. Solo in un secondo momento, poi, la PA è in grado di versare al fisco il dovuto in termini di imposta collegata al servizio ottenuto.

Ora, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire i confini applicativi di questo strumento, il cui rovescio della medaglia è costituito invece dal reverse charge, il cui funzionamento è spiegato qui in maniera approfondita.

La circolare delle Entrate

Con il documento emanato nei giorni scorsi, allora, l’ente guidato da Rossella Orlandi ha voluto specificare modalità e soggetti interessati al meccanismo dello split payment, a cui le pubbliche amministrazioni stanno guardando con interesse.

Ecco chi può usufruire della scissione die pagamenti, limitatamente alle fatture datate a partire dal primo gennaio 2015:

Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti;

– Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

istituti universitari;

– aziende sanitarie locali;

ospedali;

– enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

enti pubblici di assistenza e beneficenza;

– enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Chi è escluso. Niente da fare, insomma, per quelle operazioni svolte su commissione di enti previdenziali privati, così come gli Ordini professionali, gli Enti e istituti di ricerca, agenzie fiscali, Autorità amministrative e di vigilanza indipendenti, Inail, Arpa, Ispo e AgiD.

Non va dimenticato, poi, che a essere fuori dal recinto dello split payment sono tutte quelle prestazioni o quei servizi certificate con scontrino fiscale o in altra modalità.

Per meglio identificare l’appartenenza di ciascun soggetto all’elenco dei soggetti ammessi allo split payment, le Entrate suggeriscono di utilizzare il sito governativo con l’elenco di tutte le PA.

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