Split payment, arrivano i codici tributo. Modalità e termini di versamento

Redazione 01/02/15
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Dopo la circolare 1/E del 9 febbraio scorso sugli errori in buona fede, la disciplina dello split payment si arricchisce di un fondamentale ‘capitolo’ con la definizione dei codici tributo. I quali sono contenuti in un’apposita risoluzione, la 15/E del 12 febbraio 2015.

La norma di riferimento è l’articolo 17-ter  del Dpr 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), legge 190/2014 (Stabilità 2015). Secondo il successivo comma 632, la disposizione, nelle more del rilascio dell’ok comunitario, va comunque applicata a partire dalle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015.

Possiamo quindi affermare che con questa risoluzione le regole sullo split payment sono complete, anche se rimane qualche dubbio sui versamenti Iva riferiti agli acquisti promiscui, cioè quelli effettuati dall’ente in parte per finalità  commerciali in parte per finalità  istituzionale.

I nuovi codici tributo dello split payment sono “620E” per l’F24 enti pubblici e “6040” per l’F24 normale e devono essere utilizzati dai cessionari/committenti pubblici per versare l’Iva esposta nelle fatture emesse in forza dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72 dai propri fornitori nell’ambito della sola attività istituzionale.

Split payment: modalità  e termini di versamento

Il Dm 23 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell’imposta a seguito di scissione dei pagamenti deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità:

  • tramite modello “F24 Enti pubblici”, le Pa titolari di conti presso la Banca d’Italia
  • mediante versamento unificato (articolo 17, Dlgs 241/1997) le Pa, diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane
  • direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, le Pa non ricomprese nei punti precedenti.

Speciale codici tributo

Per il versamento tramite “F24 Enti pubblici”, è stato predisposto il codice tributo “620E”. Nella sezione “Contribuente” della delega di pagamento, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della PA che effettua il versamento, mentre nella sezione “Dettaglio versamento” vanno riportati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F”
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
  • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Invece, al versamento tramite modello F24 è stato destinato il codice tributo “6040”, da evidenziare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” andranno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Infine, i versamenti da effettuare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato andranno imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12.

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