Imu terreni agricoli, tutti i comuni esentati. Chi paga, scadenza e calcolo tassa

Redazione 01/01/15
Scarica PDF Stampa
Il decreto legge 4/2015 dello scorso 24 gennaio ha diramato la questione Imu terreni agricoli posticipando la scadenza del pagamento al 10 febbraio e ripristinando i criteri Istat. Il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta prevede che a decorrere dal 2015 l’esenzione dall’Imu terreni agricoli si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Pertanto, in totale 3456 comuni italiani sono considerati montani e quindi esenti completamente dal pagamento, mentre 655 sono parzialmente montani ed esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Tutti gli altri, quindi, dovranno pagare.

Per capire se si deve o meno pagare l’imu terreni agricoli, il documento di riferimento è l’elenco pubblicato dall’Istat: se nella colonna ‘montani’ a fianco del proprio municipio c’è la lettera T (che sta per ‘totalmente montano’), il terreno è esente dal pagamento dell’Imu sia per l’anno 2014, sia in futuro.

Se invece c’è la lettera P (parzialmente montano), l’Imu terreni agricoli è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Se il terreno appartiene a più titolari, alcuni dei quali svolgono un’attività diversa l’imu deve essere corrisposta solo per la parte corrispondente a questi ultimi.

Nei territori parzialmente montani i proprietari coldiretti e iap non pagano mai l’imposta municipale se conducono direttamente il fondo o lasciano incolto. L’imu non è dovuta neanche se i loro terreni li hanno concessi in affitto ad altri coltivatori diretti o iap in base alla specifica norma contenuta nel dm 28 novembre 2014, richiamato dal dl 4/2015.

Quindi, per esclusione, a pagare l’imposta sono tutti i terreni contraddistinti dalle lettere NM (non montani) dove l’Imu terreni agricoli si deve pagare entro il prossimo 10 febbraio.

L’Imu terreni agricoli si calcola partendo dal reddito dominicale è elaborato dai comuni in base alle tariffe d’estimo – che deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda si tratti di un terreno coltivato direttamente (75) o non coltivato direttamente (125).

Attenzione, perché questa distinzione è necessaria per usufruire di alcune agevolazioni previste da nuovi emendamenti al testo originale approvati ad aprile 2012. Oltre ad un moltiplicatore catastale ridotto, i primi sono esenti dall’Imu fino ad un valore catastale di 6000 euro (compresi) e godono di una riduzione progressiva d’imposta per scaglioni fino a 32.000 euro, soglia a partire della quale l’Imu si paga per intero.

Elenco agevolazioni:

scaglione riduzione
da 0 fino a 6000 euro compresi 100%
da 6000 a 15.500 euro compresi 70%
da 15.5000 a 25.500 euro compresi 50%
da 25.5000 fino a 32.000 compresi 25%

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento