Società estere e in perdita sistemica: le novità del decreto 175

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Entra oggi in vigore il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, numero 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 novembre 2014. Ecco le principali novità in materia di società.

 

Le società in perdita sistemica (art. 18)

Le società che evidenziano una “perdita fiscale” sono considerate “non operative” se il risultato negativo persiste per cinque (in precedenza, per tre) periodi d’imposta consecutivi, a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta. Restano ferme le regole di non applicazione della disciplina prevista dall’art. 30 della L. 23/12/1994, n. 724, in materia di società non operative.

La nuova disciplina si applica se la perdita fiscale è dichiarata per quattro periodi d’imposta (in precedenza, per due) e in uno è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

Le nuove regole

Società in perdita sistemica per cinque periodi d’imposta consecutivi sono dichiarate “perdite fiscali” o anche se una sola volta è dichiarato un utile ma inferiore a quello minimo.
Esclusione della disciplina – se è presente una causa di disapplicazione (Provvedimenti 14/2/2008 e 11/6/2012);

– se la direzione regionale ha accolto l’istanza di disapplicazione;

– se la società è inclusa nell’elenco indicato all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 30 della L. n. 724/1994.Perdita per mancato adeguamento- si dichiara il “reddito minimo”;

– se soggetto IRES, si applica la maggiorazione del 10,5% (per cui il  carico IRES sale al 38%);

– non si compensa il credito IVA;

– ai fini dell’IRAP si dichiara il reddito minimo” incrementato degli interessi passivi e del costo del personale e dei collaboratori.

 

La disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 13/12/2014, data di entrata in vigore del D. Lgs. 21/11/2014, n. 175.

 

Le società estere (art. 19)

I soggetti passivi IRES che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato non devono indicare l’indicazione della stabile organizzazione in Italia, in quanto vi sia, e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

I paesi black list (art. 21)

 

Le comunicazioni per le operazioni fatte con Paesi black list vengono semplificate, a decorrere dall’anno 2014, poiché:

  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate ha cadenza annuale, sempre in via telematica;
  • è innalzato da € 500 a € 10.000 l’importo di esonero dalla segnalazione.

 

Le operazioni intracomunitarie (art. 22)

Secondo le vecchie regole, in vigore fino al 13/12/2014, chi intende effettuare operazioni intracomunitarie è obbligato a segnalare tale volontà nella dichiarazione IVA di inizio attività ovvero successivamente. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate dispone di 30 giorni di tempo per negare l’autorizzazione: in tale periodo l’interessato non può effettuare acquisti e/o cessioni (o prestazioni) intracomunitari.

La circolare 5/8/2011, n. 39/E, aveva affermato che le operazioni “effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell’archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria” se effettuate applicando le regole sull’IVA intracomunitaria di cui al D.L. 30/8/1993, n. 331.

Nei casi “di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione” (art. 35, terzo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633); tuttavia, pur salvaguardando le esigenze di controllo, l’Agenzia delle entrate, su richiesta può rilasciare un certificato sostitutivo.

Tuttavia, la norma comunitaria non pone alcun vincolo: è sufficiente la partita IVA per effettuare operazioni intracomunitarie.

Va ricordato che la Corte di Cassazione (ordinanza 18/6/2014, n. 17254) ha affermato che “la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario … non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell’ambito di quelle intracomunitarie” in presenza dei requisiti sostanziali.

Secondo la nuova normativa, l’indicazione presente nella dichiarazione di inizio attività comporta l’immediata inclusione dell’interessato nell’archivio VIES.

Si presume che un soggetto non intende più effettuare operazioni intracomunitarie nel caso in cui non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro mesi consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES; in tale eventualità, l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dall’archivio, previo invio di apposita comunicazione al soggetto interessato.

Nel caso in cui i dati identificativi segnalati dal soggetto passivo per la sua identificazione ai fini dell’IVA non siano completi ed esatti, viene emanato un provvedimento di cessazione della partita IVA e, correlativamente, l’Agenzia delle entrate esclude l’interessato dall’archivio.

Sergio Mogorovich

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