Rientro di capitali e auto riciclaggio: il DDL all’esame del Senato

Redazione 04/12/14
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A rendere storica questa giornata legislativa non c’è solo l’approvazione della Riforma del Lavoro, cosiddetto Jobs Act, ma anche il vaglio al Senato per l’ultimo, decisivo voto, sul Disegno di Legge sul rientro di capitali, titolato “disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio”.

 

Dopo il via libera delle Commissioni Finanze e Giustizia del Senato alla proposta di legge. Il testo è stato approvato senza modifiche ed è oggi in Aula a palazzo Madama per il via libera definitivo, prima dell’avvio della sessione di bilancio.

Pertanto, il provvedimento sulla voluntary disclosure entrerà in vigore in tempi molto stretti.

Collaborazione volontaria in materia fiscale e il (contestatissimo) reato di auto riciclaggio sono i punti focali del DDL. Ne riportiamo, brevemente, le caratteristiche principali.

 

Voluntary disclosure

La collaborazione volontaria prevede che coloro che hanno attività e beni non dichiarati all’estero, potranno sanare la loro posizione all’Erario pagando le imposte dovute e le relative sanzioni, in misura ridotta.
Collaborando spontaneamente, non saranno punibili i reati fiscali legati alle mancate dichiarazioni.
Tuttavia, non sarà possibile accedere alla procedura dopo aver avuto notizia di accertamenti fiscali o procedimenti penali sul proprio conto.
Si propone, inoltre, un nuovo reato fiscale, che punisce coloro che – durante la voluntary – trasmettono documentazione falsa.

 

Reato di auto riciclaggio

Al centro del confronto in Aula c’è la formulazione del reato di auto riciclaggio cristallizzato nel Codice penale, all’articolo 648-ter-1.
Il secondo relatore al provvedimento, Nico d’Ascola, ha affermato che il nuovo articolo 648-ter.1 “determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente “frappositive” ed idonee a recare ostacolo all’identificazione del provento illecito”.
Ad oggi, il codice penale punisce chi ricicla denaro proveniente da un reato commesso da altri.

Per il nuovo reato si applica la pena da due a otto anni, con multa da 5mila a 25mila euro.
La pena è da uno a quattro anni se il denaro o i beni provengono da un delitto punito con la reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni.
La pena è, inoltre, aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale.
Anche l’autoconsumo, cioè l’utilizzo del denaro riciclato per godimento personale, in extremis è entrato nella punibilità.

 

Redazione

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