Formazione continua legale: come muoversi dall’1.1.2015, per fruire della formazione o accreditare un evento

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Il Regolamento CNF n. 6/2014 detta le nuove regole che Avvocati e Praticanti abilitati devono osservare per assolvere l’obbligo di aggiornamento e formazione continua (artt. 11 Legge professionale e 15 Codice deontologico forensi) nel nuovo triennio di riferimento per il computo dei crediti formativi (CF) obbligatori, che parte da gennaio 2015.
Analogamente il nuovo Regolamento regolamenta requisiti e procedura di accreditamento, che Organizzazioni ed Aziende interessate all’offerta formativa da realizzare nel mercato legale, devono conoscere per garantire al Professionista, una formazione ed un aggiornamento professionale sostanzialmente efficaci e qualitativamente validi.

Di seguito, una sintesi delle informazioni utili per organizzarsi: come soggetto fruitore e/o come Ente attuatore la formazione accreditata.
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1. LA FORMAZIONE E L’ OBBLIGO FORMATIVO: L’esigenza di “’acquisizione nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali di perfezionamento delle competenze professionali nelle materie giuridiche ed interdisciplinari”, risponde all’obbligo formativo che si impone al Legale, nell’interesse del Cliente, della Parte assistita, dell’Amministrazione della Giustizia e della Collettività. Vige sul punto il principio di libera scelta delle attività formative. Gli Iscritti agli Albi possono quindi orientarsi per la frequenza di:
i) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per il conseguimento del titolo di Specialista;
ii) Master di I° e II° livello;
iii) Corsi giuridici in lingua straniera;
iv) Corsi ex art. 22 Legge prof., come organizzati sul territorio e nell’UE da CNF e COA territoriali (anche per tramite di Fondazioni), o da altri soggetti pubblici o privati rispondenti ai parametri di accreditamento istituzionale (i.e. dimostrazione di operare in ambito forense /attinente all’esercizio della professione, oltre a maturate esperienze in campo formativo).

2. L’ AGGIORNAMENTO CONTINUO: L’aggiornamento è pensato dal CNF come diretto “all’adeguamento/approfondimento delle esperienze maturate/delle conoscenze acquisite con la formazione iniziale”. Per assolvere l’obbligo, si rimette al Professionista la libera scelta di:
• frequentare corsi, seminari e convegni con finalità tecnico –pratiche in diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 46 Legge prof.;
• fruire di uguale formazione a distanza (FAD), e/o mediante auto – aggiornamento e/o partecipazione a Congressi giuridici nazionali o distrettuali.
DECORRENZA OBBLIGO FORMATIVO: Parte dall’1 gennaio successivo dall’iscrizione all’Albo/al Registro praticanti.
PERIODO DI VALUTAZIONE CF: E’ triennale (CF da conseguire: 60, di cui almeno 9 in materia di ordinamento e
previdenza forense, deontologia ed etica professionale). Annualmente: almeno 15 CF (di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie). FAD: il numero dei CF non può essere > al 40% dei CF del triennio.
PUBBLICITA’ NOTIZIA: Offerta formativa/specifica dei programmi formativi presenti sul territorio nazionale sono resi pubblici nei siti CNF e COA (questi ultimi con POF – Piano Offerta Formativa annuale).
SPECIALIZZAZIONE: L’ Avvocato specialista rispetta l’obbligo formativo anche secondo specifico Regolamento Min. Giustizia.
ESONERI: La formazione continua non si applica: all’ Avvocato: i) sospeso, per il periodo del mandato; ii) con oltre 25 anni di iscrizione/con oltre 60 anni di età; ai membri di organi con funzioni legislative ed ai componenti del Parlamento UE; ai docenti di ruolo e ricercatori universitari in materie giuridiche; -su domanda degli interessati – in casi di temporanea e motivata situazione di impedimento.

3. LE ALTRE ATTIVITA’ / L’ AUTOFORMAZIONE: Sono parimenti valutati ai fini dell’obbligo formativo: i) lo svolgimento di relazioni/lezioni nei corsi/master ed eventi in Scuole di specializzazione per le professioni legali e per l’accesso alla Professione di avvocato; ii) le pubblicazioni giuridiche su riviste specializzate a diffusione/rilevanza nazionale, anche on line, ovvero i libri, i saggi, le monografie su temi giuridici/della professione forense; ii) i contratti di insegnamento giuridico presso Università; iii) la partecipazione: a commissioni studio, consiliari/ ministeriali/nazionali; gruppo studio; commissioni per Esame di Avvocato, iscrizione ad Albi speciali, Concorso in magistratura e ad altri giuridico- forensi; iv) le attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante sistemi telematici.
DETERMINAZIONE CF:
1. Eventi di diritto sostanziale, processuale/ ex artt. 43 e 46 Legge prof.; FAD o auto – aggiornamento/ partecipazione a Congressi nazionali/distrettuali:
• mezza giornata (da 1 a 3 CF); intera giornata (da 2 a 4 FAD).
2. Corsi per acquisizione di nuove conoscenze, saperi scientifico – tecnico – interdisciplinari; di qualifica personale e culturale; Specializzazioni, Master, di lingua straniera, ex art. 22 Legge prof.:
• mezza giornata (da 2 a 4 CF); intera giornata o più (da 6 a 20 FAD).
3. Altre Attività: Relazioni o lezioni (da 1 a 12 CF l’anno); Pubblicazioni e saggi (da 1 a 3 CF per scritto); Libri e monografie (da 1 a 5 CF per scritto) con il max di 12 CF l’anno; Contratti universitari/ Partecipazioni a Commissioni studio, Esami, Concorsi e Gruppi di lavoro: (fino a 10 CF l’anno).
ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA: Rilasciato dal COA su istanza dell’ Iscritto, è condizionato dalla partecipazione all’evento (se di durata > a mezza o intera giornata, occorre frequenza dell’ 80%). Personale ed individuale, non è estensibile allo Studio/Associazione prof./Società tra avvocati. E’ spendibile sul sito web ed altri strumenti informativi. Nel sito COA, è pubblicato l’Elenco degli Iscritti che ne sono muniti.
CONTROLLI/SANZIONI: CNF e COA eseguono verifiche in entrata/in uscita. Possono fare controlli durante i corsi, effettuare riduzioni/revoche dei CF, a seguito di verifiche. L’omessa formazione continua/la mancata o infedele attestazione di adempimento, costituiscono infrazioni disciplinari.

4. L’ ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE: E’ la procedura in base al quale CNF e CdO per le rispettive competenze (v. box), accertano la sussistenza di requisiti in capo all’Ente proponente e relativa proposta formativa, necessari per l’attribuzione di crediti formativi (CF). In particolare:
• il CNF è competente in esclusiva per:
A. i) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per il conseguimento del titolo di Specialista; ii) Master di I° e II° livello; iii) Corsi giuridici in lingua straniera; iv) Corsi ex art. 22 Legge prof.; v) FAD di rilevanza nazionale e/o di natura seriale, e per vi) eventi che si svolgono all’estero;
B. pubblicazioni giuridiche/forensi a diffusione nazionale;
C. partecipazioni a Commissioni di Concorso per uditore giudiziario;
D. attività di studio/aggiornamento individuale, con sistemi telematici.

I CdO sono competenti in esclusiva per:
A. I) Corsi, seminari e convegni con finalità tecnico –pratiche in diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 46 Legge prof. e ii) FAD e/o Congressi giuridici di rilevanza locale;
B. contratti di insegnamento giuridico presso università ed enti equiparati;
C. partecipazioni a Commissioni di esame di Avvocato/altri concorsi di rilevanza giuridico/forense;
D. attività di studio e aggiornamento individuale, ordinarie.

Il CNF e CDO esercitano una competenza ripartita per:
A. relazioni o lezioni (in base alla rilevanza nazionale o locale);
B. partecipazione a Commissioni di studio/Gruppi di lavoro.
TIPOLOGIE CORSI – COMMISSIONI DI RIFERIMENTO
Eventi a rilevanza nazionale/ Eventi seriali
Le attività formative di Enti promotori fruibili su gran parte del territorio nazionale e con ripetizione in più Fori/distretti nello stesso anno formativo, sono accreditabili dal CNF.
Eventi a rilevanza locale
Le attività formative che interessano il singolo Foro e sono rivolte ai suoi Iscritti, sono accreditabili dal competente CdO.
Eventi FAD –Formazione a distanza
La formazione con modalità telematiche è accreditabile dal CNF e/o dai CdO. E’ d’obbligo, la garanzia del controllo della effettiva partecipazione.

Commissione Centrale per l’accreditamento
Istituita presso il CNF, cura l’istruttoria e l’accreditamento del CNF. Coordina le Commissioni Locali dei CdO circondariali, esercita poteri di valutazione e verifica. Riceve notizia delle attività accreditate dai CdO e ne dà notizia sul sito del CNF. Controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.
Commissione Locale per l’accreditamento
Operativa in ciascun CdO, svolge le stesse attività della Commissione Centrale a livello locale. Ai suoi lavori possono partecipare professionisti esterni ed esperti di formazione.
Ogni Commissione Locale coopera con le altre dei diversi CdO e con la Commissione Centrale.

5. I REQUSITI OBBLIGATORI A FINI DI ACCREDITAMENTO: CNF e CdO rilasciano i CF in base a uguali ed uniformi criteri. A fini di accreditamento istituzionale, si richiedono:
• coerenza dei temi trattati con le finalità del Regolamento e attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali, inter-disciplinari;
• tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza/intera giornata);
• tipologia e qualità di supporti e dotazioni (ad es. proiezione filmati, diapositive, distribuzione materiali);
• metodologia didattica (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (ev. spazio per domande, raccolta di quesiti);
• esperienze/competenze specifiche dei relatori per tipo di evento; vi) elaborazione/distribuzione di questionario di valutazione finale;
• metodi di controllo di continua ed effettiva partecipazione (ad es. previsione di verifiche intermedie e finale).

6. LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO (DOC. DI CORREDO e TEMPISTICA): L’Ente proponente è tenuto a presentare con congruo anticipo alle Commissioni competenti, domanda di accreditamento (con data, luogo di svolgimento, sessioni fruibili in caso di corsi per moduli, da realizzare nell’arco dell’anno formativo) come da modello all. al Regolamento, corredata di:
• programma;
• documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e le esperienze/competenze specifiche dei relatori;
• relazione per la piena valutazione dell’iniziativa formativa proposta.
Le Commissioni competenti: i) curano l’istruttoria, richiedendo ove del caso informazioni/documenti integrativi; ii) si pronunciano entro 45 gg. dalla ricezione della domanda, attribuendo i CF in base a “valutazione ponderata” dei requisiti di Regolamento, nel rispetto del numero min. e max. dei CF attribuibili (cfr. art. 19 Regolamento); iii) le Commissioni Locali – trasmettono alla Commissione Centrale i programmi degli eventi accreditati, entro 10 gg. dalla concessione dei CF, con specifica degli stessi. (riproduzione riservata).

Giovanna Stumpo

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