Legge di stabilità 2015: come cambierà il ravvedimento operoso

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La bozza della legge di stabilità 2015 modifica sostanzialmente l’art.13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, che disciplina il c.d. “ravvedimento operoso”:

La novità più significativa è rappresentata dal fatto che, ai soli fini dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (quindi, anche per l’imposta di registro e le altre imposte indirette), la procedura non è più preclusa al momento della notifica dell’avviso di accertamento.

 

LA RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente può rettificare le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e di sostituto d’imposta, per correggere errori ed omissioni, con una successiva dichiarazione che può essere presentata fino al 31/12 del quarto anno successivo a quello di avvenuta presentazione, ferma restando  l’applicazione delle sanzioni ma beneficiando del “ravvedimento operoso”, istituto per il quale la misura della riduzione delle sanzioni è applicata in relazione ai tempi del ritardo della regolarizzazione.

 

LA NUOVA MAPPA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Regolarizzazione Nuova sanzione Vecchia sanzione
Mancato pagamento se eseguito:

  • entro 14 giorni dalla scadenza
  • entro 30 giorni dalla scadenza
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione o,in assenza, entro un anno dall’omissione
  • entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dell’omissione

 

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la dichiarazione integrativa è presentata:

  • entro 90 giorni dalla scadenza del termine
0,2% per ogni giorno di ritardo

3%

3,75%

 

 

 

11,11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9

0,2% per ogni giorno di ritardo

3%

3,75%

 

 

 

3,75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8

Successivamente ma entro il termine di presentazione della dichiarazione:a)   relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa

b)   relativa all’anno successivo a quello della violazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

c)    oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione

Omessa dichiarazione regolarizzata:

  • entro 90 giorni dalla scadenza
  • oltre 90 giorni
 

 

1/9

 

100%

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

1/8

 

100%

 

 

1/8

 

1/7 (a)(b)

 

 

 

 

 

1/6 (a)(c)

 

 

 

 

 

 

1/8

 

100%

(a) La riduzione si applica soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

(b) Se non è prevista la dichiarazione il termine entro il quale può essere eseguita la regolarizzazione è di due anni decorrenti dalla data dell’omissione;

(c) La sanzione ridotta va conteggiata se sono decorsi due anni dall’omissione, in assenza dichiarazione.

 

Per i tributi amministrati dall’Agenzia entrate, la regolarizzazione è ammessa fino al momento della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ( c.d. “avvisi bonari”) recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR. 29/9/1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

La disciplina resta invariata per le irregolarità riferite agli omessi o ritardati pagamenti e nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione, se contenuta entro il termine di 90 giorni dalla scadenza.

Ovviamente, il beneficio è subordinato all’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Va disciplina ha per oggetto soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui ne sono esclusi quelli amministrati dall’Agenzia delle dogane, dagli enti locali e altri enti impositori.

Il beneficio non è applicabile, sempre per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, solo se è avvenuta la notifica di atti di liquidazione e di accertamento. Pertanto, il contribuente può correggere l’errore anche in presenza di un processo verbale di constatazione (considerando, quindi, i rilievi ivi evidenziati) o se sono  stati notificati agli “avvisi bonari”. Correlativamente, sono  stati abrogati l’articolo 5-bis e i commi da 1-bis a 1-quinquies (adesione integrale delle risultanze contenute nei verbali di constatazione o dell’invito al contraddittorio) e l’articolo 15, comma 2-bis (definizione per omessa impugnazione) del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218,  che permettono, alle condizioni specifiche previste, la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, relativamente agli atti consegnati fino al 31/12/2015.

 

GLI EFFETTI DERIVATI

La presentazione della dichiarazione integrativa esplica i suoi effetti anche sui termini previsti in materia di accertamento.

 

I termini di accertamento e riscossione

 

Atto

Termine per l’accertamento

Cartella di pagamento derivante:

  • dalla liquidazione:

–          della dichiarazione

–          della dichiarazione integrativa, limitatamente all’integrazione

  • dal controllo formale:

–          della dichiarazione

–          della dichiarazione integrativa, limitatamente all’integrazione

Avviso di accertamento relativo:

  • alla dichiarazione presentata
  • alla dichiarazione integrativa, limitatamente all’integrazione

Atti soggetti all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni:

  • avvisi di rettifica
  • avvisi di rettifica, limitatamente all’integrazione
 

31/12 del terzo anno successivo alla presentazione;

31/12 del terzo anno successivo alla presentazione;

 

 

31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;

31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;

 

 

31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;

31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;

 

 

 

entro due anni dal pagamento dell’imposta principale;

entro due anni dal pagamento dell’imposta integrativa.

 

Sergio Mogorovich

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