Mancato reperimento in contabilità del documento, per operazioni inesistenti, e configurazione del reato

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La Cass. pen. Sez. III nella sentenza n. 40198 del 29 settembre 2014, viene chiamata a pronunciarsi in merito all’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti, ex art. 2 del Dlgs 74/2000, contestato al legale rappresentante di una società, in seguito al mancato reperimento in contabilità delle schede carburanti –ritenute non veritiere –  i cui costi sono confluiti nella dichiarazione societaria.

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Giova preliminarmente rammentare che l’art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),  sancisce che “1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti  sono  registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova  nei confronti dell’amministrazione finanziaria”. 

A differenza dei reati previsti dai successivi articoli del decreto citato, non sono previste, per questo delitto, soglie minime per la punibilità penale; il legislatore ha quindi voluto formulare il giudizio massimo di disvalore, comminando anche la sanzione più elevata. Secondo l’accusa il mancato reperimento delle schede, ritenute false, unitamente all’esposizione in dichiarazione dei corrispondenti costi, era sufficiente per integrare il reato contemplato dalla norma de quo, potendosi desumere in tal modo l’inesistenza degli elementi passivi rilevati in sede dichiarativa. Ex adverso l’imputato nel ricorso in Cassazione  lamentava violazione della citato disposto  osservando che in mancanza della prova delle fatture e della loro conservazione nei registri contabili, non era configurabile il reato contestato. La S.C.  richiama l’esplicita previsione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2, a mente del quale il fatto si considera commesso, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Dunque, come richiesto dalla norma, per l’integrazione del reato, da una parte è necessario che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi, dall’altra è necessario che le fatture ideologicamente false, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perché in ciò consiste l’atteggiamento di “avvalersi” delle fatture. Il Collegio accogliendo il ricorso dell’imputato così evidenzia l’errore di diritto in cui erano incorsi i giudici di merito che avevano ritenuto sussistessero i presupposti tassativamente richiamati dalla norma perché il reato potesse configurarsi, nonostante la mancanza di uno degli elementi costitutivi.

Piero Bertolaso

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