Si legge infatti in questo decisum quanto segue: “La sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’applicazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Né alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere dall’assenza di una disciplina transitoria.”.
Messa alla prova: Cassazione riconosce natura procedurale
La Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 13 agosto 2014 (ud. 31 luglio 2014), n. 35717, in relazione alla messa alla prova (in modo non dissimile da quanto affermato nel libro sulla messa alla prova seppur con argomentazioni più articolate) ha asserito la natura procedurale di questo istituto e la conseguente sua applicazione non retroattiva.
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