Multe per eccesso di velocità: ecco dove vanno a finire i nostri soldi

Michele Nico 19/09/14
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I proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità vanno ripartiti a metà tra ente accertatore ed ente proprietario della strada, al netto degli oneri che il primo sostiene per le spese di riscossione e quelle connesse a un eventuale recupero coattivo della sanzione.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. controllo per l’Umbria, con delibera n. 66/PAR/2014 dell’8 agosto 2014, per chiarire definitivamente la destinazione dei proventi incassati dagli Enti locali in seguito alle contravvenzioni elevate la violazione del codice della strada, con particolare riguardo al superamento dei limiti di velocità.

Lo spunto per la pronuncia della Corte è fornito dal quesito posto da un Comune per sapere se sia possibile, allo stato attuale, calcolare i proventi delle sanzioni in base agli introiti incassati e al netto delle spese sostenute per l’accertamento e la relativa riscossione.

La disposizione che regola la materia è l’art. 142 del codice della strada, il cui comma 12 bis dispone che “i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (…) sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento (…) e all’ente da cui dipende l’organo accertatore”.

Per quanto riguarda l’impiego dei fondi in parola, il successivo comma 12 ter della stessa norma stabilisce che gli enti percettori “destinano le somme (…) alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

In tale contesto normativo, il Comune istante osserva che se dovesse provvedere al versamento netto del 50% delle somme riscosse all’ente proprietario della strada, giungerebbe alla paradossale conseguenza di provocare un danno all’Ente locale, perché a quest’ultimo rimarrebbe il 50% al lordo delle spese accessorie, la cui quantificazione – specie nei casi di riscossione a seguito di ricorso – potrebbe superare l’introito stesso.

La magistratura contabile rassicura l’Ente a questo riguardo, affermando che l’intervento del legislatore, ancorché non espressamente indicato, è da intendersi al netto delle spese connesse ai procedimenti di accertamento ed esazione.

A supporto di tale assunto il collegio evoca lo schema di decreto predisposto dal Ministero delle infrastrutture ex art.25, comma 2, legge n. 120/2010 (a tutt’oggi in attesa di parere da parte della Conferenza Stato-città), là dove si rileva che, per quanto riguarda i proventi oggetto di ripartizione, ci si dovrà riferire alle somme incassate, nonché devolute pro-quota ai soggetti proprietari della strada “al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.

Si tratta sicuramente di una boccata d’ossigeno per i Comuni, che prima di destinare ai soggetti terzi la quota dei proventi delle contravvenzioni, potranno recuperare le spese accessorie.

Davvero una bella notizia, che però lascia del tutto indifferenti gli ignari automobilisti multati, che restano spettatori della spartizione di un bottino formato dai loro quattrini, il più delle volte versati (se non estorti) per un’infrazione stradale certamente rilevata dall’autovelox, ma avvenuta in condizioni di incontrovertibile sicurezza, ossia in totale assenza di rischio o pericolosità per l’incolumità loro e altrui.

Michele Nico

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