Alcol alla guida, no all’accertamento sintomatico

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In diverse pubblicazioni apprendiamo quali sono i rischi derivati dalla interazione tra Alcol e Guida.

Considerate che questa interazione è una fatalità non certamente può essere sostenuta, anche perché il ogni persona non è uguale ad altra e non esiste una formula univoca che possa dirvi quanto potete bere.

Un consiglio che possiamo darvi è quello di attendere almeno un’ora prima di mettervi alla guida se avete bevuto qualcosina in più del solito. Ovviamente il tempo dovrà essere proporzionale alla quantità di alcol ingerita.

L’ideale sarebbe fa guidare un amico sobrio se avete alzato il gomito un po’ di più del solito. Questi consigli evitano molte delle problematiche che analizzeremmo in merito all’assoluzione del guidatore per il quale non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore.

Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

Il fatto riguarda il caso di un guidatore che nel 2008 è stato fermato dalla Polizia con un tasso superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Rammentiamo che è la fascia più alta prevista dalla normativa sulla circolazione stradale.

In quelle condizioni aveva causato un incidente. E per questo era stato condannato, fra l’altro, a 4.000 euro di multa, più otto mesi di arresto. Ma come era arrivata la Polizia a queste conclusioni? Solo sulla base di accertamento sintomatico: l’uomo, dopo il sinistro, appariva non lucido e pronunciava frasi sconnesse. Di qui, la battaglia legale finita in Cassazione, che ha dato ragione al guidatore: non è valida la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata in via sintomatica: serve l’etilometro, o le analisi ospedaliere. contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

Rimanendo alla Cassazione, prima della Legge 2 ottobre 2007, n. 160 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione “, era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole. Con la pubblicazione dell’art. 5 della novella legge, il quale la seguente suddivisione:

a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.

Così, ora la Cassazione ha sancito che solo l’etilometro (o meglio ancora le analisi del sangue circa la presenza di alcol nel corpo) è prova assoluta in ordine al livello alcolico. In questo modo, lo choc post incidente non può essere così determinante: potrebbe infatti verificarsi che il guidatore, dopo l’incidente, pronunci frasi sconnesse solo perché in uno stato emotivo profondamente turbato.

In generale, valutare un uomo ubriaco è un compito difficilissimo.

L’evoluzione legislativa, la quale ha operato nella completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell’art. 186 C.d.S., determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. 117/2007, convertito in L. 2.10.2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo.

La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

L’espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell’art. 186, comma 2, lett. c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. L’Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell’art. 223 C.d.S.

Come è stato già detto nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007, il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S. quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.

Con la sentenza di condanna altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l’operatore di Polizia Stradale, nell’immediatezza dell’accertamento del reato, non può applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già precisato, per casi analoghi, nella citata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007.

Pertanto il ministero dell’Interno, con circolare 300/A/51523/109/12/3 del 10 febbraio 1991 ha voluto precisare: la capacità di osservazione degli operatori di Polizia deve essere perfezionata e approfondita mediante opportuni programmi di aggiornamento professionale, al fine di dare concreta e esatta attuazione alla normativa accolta dal legislatore.

Girolamo Simonato

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