Da oggi in vigore il DLGS 126/2014, un altro passo verso l’armonizzazione contabile

Redazione 01/09/14
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Oggi 12 settembre 2014 entra in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che integra e modifica il precedente d.lgs. 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. Da ultimo sono state recepite anche le indicazioni e criticità evidenziate dalla V Commissione permanente Bilancio della Camera dei deputati dopo i due anni di sperimentazione della nuova contabilità.

Ora si è passati, pertanto, alla fase operativa: dal 1° gennaio 2015 l’armonizzazione contabile riguarderà tutti i comuni, grandi e piccoli.

Quali sono in sintesi i principi che governano la nuova contabilità? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Giannotti, esperto in materia che scrive sul sito www.bilancioecontabilita.it.

Ecco qui di seguito i principi della riforma della contabilità:

  • spariscono i residui attivi e passivi, mediante puntuale e obbligatorio riaccertamento straordinario, per confluire in un nuovo strumento chiamato Fondo Pluriennale Vincolato (non collegato ad entrate vincolate);
  • si ragiona prevalentemente per cassa e non per competenza, ciò che eliminerà la formazione continua di una serie di residui attivi/passivi di dubbia esigibilità ormai consolidatisi negli anni e che hanno raggiunto cifre allarmanti (c.d. competenza finanziaria potenziata);
  • gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli esigibili dove è prevista una scadenza certa (attestazione del dirigente);
  • le entrate di dubbia e non certa esigibilità (esempio: sanzioni codice della strada; oneri di urbanizzazione; condoni edilizi ecc.) devono avere come contropartita il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (con vincolo nell’avanzo di amministrazione). Tale fondo viene stimato in base ad una percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme iscritte (media degli ultimi cinque esercizi);
  • vengono inseriti vincoli nelle entrate la cui destinazione prevede spese che saranno sostenute in più esercizi finanziari, evitando di avere la formazione di avanzi di amministrazione e facendole confluire nel citato fondo pluriennale vincolato collegato alle citate entrate;
  • in caso di entrate destinate alla copertura di spese non perfezionate nell’esercizio si prevede un nuovo vincolo nel risultato di amministrazione;
  • viene previsto un fondo rischi (vincolando il risultato di amministrazione) per quelle spese come quelle legali impegnate all’inizio ma le cui cause continuano in altri gradi di giudizio, ovvero di tutte quelle spese di cui non si ha ancora il titolo esecutivo ma si conosce il relativo ammontare (esempio sentenze non ancora esecutive);
  • spese di investimento devono seguire il cronoprogramma di realizzazione e il pagamento ne segue i relativi stati di avanzamento mediante l’utilizzazione del Fondo Pluriennale vincolato.

Nell’anno 2015 tutte le amministrazioni (che non hanno partecipato alla sperimentazione) dovranno approvare sia i bilanci secondo le vecchie regole sia quelli secondo i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, per passare nel 2016 alla sola contabilità armonizzata. Tuttavia, con l’approvazione del conto consuntivo 2014 (entro il 30 aprile 2015) le amministrazioni locali dovranno obbligatoriamente procedere con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al calcolo del fondo pluriennale vincolato (nel caso di differenza tra residui passivi e residui attivi reimputati). Tale operazione presenta due criticità. La prima è che essa rappresenta la fase più difficile e lunga, in considerazione della puntuale ricognizione di ogni residuo per la certificazione del relativo titolo giuridico sottostante, con necessità di procedere da subito all’avvio della ricognizione da parte di tutti i settori dell’ente. La seconda criticità , recepita dal recente d.lgs. 126/2014 di modifica ed integrazione al d.lgs. 118/2011, riguarda la possibilità, da parte degli enti locali, di spalmare su un massimo di dieci anni l’eventuale disavanzo di amministrazione emergente a seguito della cancellazione dei residui attivi ormai inesigibili. Proprio in merito alla difficile esazione dei residui attivi, qui di seguito alcuni dati:

  • la Corte del conti, Sezione delle autonomie, aveva evidenziato una stima (effettuata su circa 7.173 comuni esaminati dalle sezione regionali di controllo) della massa complessiva dei residui attivi, di sola parte corrente, pari a 33 mld di euro, di cui 13,4 mld riscossi nell’anno e oltre 17,6 mld ancora da riscuotere. Nella distribuzione per aree geografiche (nord-est, nord-ovest, centro, sud, isole) la situazione più critica riguarda i comuni del sud, con residui conservati per oltre 9,1 mld di euro, dei quali sono stati riscossi appena il 27,5%, pari a 2,5 mld (Nord-Ovest 53%, Nord-Est 63%, Centro 38%, Isole 37%). Il rapporto tra residui riscossi e conservati, sul piano nazionale, si commisura al 41 per cento. Inoltre, continuano i giudici contabili, particolarmente critici sono i dati concernenti lo smaltimento dei residui delle entrate extratributarie (Titolo III). Con riferimento al totale dei citati enti esaminati, risulta che nel 2009 su 11,9 mld di euro di residui iniziali sono stati riscossi 3 mld e riportati nella contabilità dell’esercizio successivo 8,3 mld, mentre nel 2010, su 12,7 mld, sono stati riscossi 3,1 mld e rimasti da esigere 9 mld. Nel 2011, su 13,3 mld di residui iniziali sono stati conservati 8,2 mld e riscossi 3,6 mld e, infine, nel 2012, a fronte di 12,8 mld di residui provenienti da esercizi precedenti , le riscossioni risultavano pari a 3,9 mld e le somme conservate ammontavano a 8 mld. Un tasso di smaltimento marcatamente basso, considerata la rilevante entità delle somme in gioco, potrebbe nascondere un vero e proprio deficit strutturale;
  • secondo uno studio dell’ANCI, un riaccertamento straordinario dei residui attivi di dubbia esigibilità, che andrebbero di conseguenza stralciati dai bilanci degli enti locali, rappresenta una vera e propria manovra finanziaria aggiuntiva pari ad oltre il 29,4% della spesa, non sostenibile nell’attuale quadro di finanza locale da parte degli enti locali. Per tale ragione è stata evidenziata la necessità di immaginare un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l’applicazione delle nuove regole contabili.

 

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