Il canone inadeguato per l’impianto sportivo è fonte di responsabilità per l’ente

Michele Nico 28/08/14
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L’assegnazione del Palazzetto dello Sport a soggetti terzi senza un adeguato corrispettivo si configura quale scelta antieconomica e dannosa, dacché l’Ente locale subisce forti perdite in conseguenza delle spese per allestimento e condizionamento dell’impianto sportivo, che non trovano copertura con i canoni versati dai concessionari.

Non può ritenersi, inoltre, che l’esborso sostenuto dall’Ente trovi idonea giustificazione nel presunto vantaggio che può conseguire, da una siffatta gestione, per l’immagine della città e il rilancio del turismo.

Affermando questi principi la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Toscana – con la sentenza n. 96 del 23 maggio 2014 ha condannato il Sindaco e il dirigente amministrativo di un Comune per il danno erariale causato alle casse dell’Ente, a seguito di una gestione poco accorta delle strutture pubbliche.

Nel caso di specie, tra il 2009 e il 2011 il Palazzetto dello Sport era stato concesso dall’Ente a condizioni economiche non remunerative, che avevano esposto l’Amministrazione a perdite gestionali crescenti, fino a generare un danno di euro 68.861,72.

Il collegio, nell’esaminare la questione sulla base di un’istanza depositata dalla Procura, ha accertato la sussistenza di una responsabilità a titolo di colpa grave del dirigente amministrativo preposto, che, quale responsabile del servizio, ha redatto la relazione per la Giunta comunale, rivestendo pure il ruolo del responsabile di procedimento.

Non è però rimasto esente da responsabilità anche il Sindaco dell’Ente, per non aver esercitato la benché minima funzione di controllo e di vigilanza sulla gestione degli spazi comunali, evitando un grave nocumento all’Amministrazione stessa.

La condanna al risarcimento del danno pronunciata dalla Corte ha pertanto gravato per il 60% a carico del dirigente comunale, e per il restante 40% a carico del primo cittadino.

La pronuncia della magistratura contabile si presta ad alcune considerazioni, che richiamano sicuramente gli Enti locali a gestire con prudenza la concessione degli impianti sportivi, talora lasciati in mano ad associazioni e sodalizi, senza controllarne debitamente la gestione.

C’è da osservare che il ruolo politico ricoperto dal Sindaco non gli è bastato per evitare la responsabilità in ordine ad aspetti di carattere gestionale, normalmente di competenza della macrostruttura.

La Corte, infatti, ha ritenuto gravemente colposa la condotta dell’amministratore, per aver egli omesso qualsivoglia controllo, anche superficiale, sulla gestione degli spazi comunali.

Se il primo cittadino avesse vigilato con diligenza sull’iniziativa – lascia intendere pragmaticamente il collegio – non si sarebbe prodotto il danno al bilancio dell’Ente, per effetto di scelte gestionali che il Sindaco, oltretutto al vertice della Giunta comunale, non poteva ignorare.

La decisione, come si vede, offre un’ulteriore conferma all’assunto in base al quale il principio dell’insindacabilità delle scelte non priva la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità, del potere di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa in relazione ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal potere legislativo, come ha da tempo rilevato la Suprema corte (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 2 aprile 2007, n. 8097).

Con particolare riferimento al problema della determinazione del canone per la concessione di impianti sportivi, è poi utile ricordare che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con sentenza 21 aprile 2009, n. 323, in una fattispecie similare a quella in esame, aveva dapprima argomentato che l’illegittimità dell’atto amministrativo, in via di principio, “non implica la dannosità dello stesso” salvo poi precisare che l’omessa previsione di un canone di concessione – ancorché di esiguo importo – “si traduce, comunque, in un mancato introito per le casse dell’Ente”, con integrazione della tipica fattispecie di danno erariale.

Merita rilievo, infine, che per il giudice contabile toscano ha ben poca importanza, ai fini dell’esito del giudizio di responsabilità, l’ipotetico vantaggio che la gestione poco avveduta dell’impianto sportivo potrebbe aver generato per l’immagine della città e il rilancio del turismo.

La Sezione osserva, infatti, che la località ove l’impianto ha sede “è già una città di grande richiamo turistico nei mesi estivi e, quindi, le parti – per dimostrare l’assenza del danno – avrebbero dovuto provare che l’esposizione allestita nel Palazzetto dello Sport dalle diverse ditte aggiudicatarie avrebbe assunto un peso determinante nell’aumento delle presenze in loco anche procedendo a dei raffronti delle presenze negli anni in cui non vi si erano tenute tali iniziative”.

Nessuno sconto di pena, dunque, per tali circostanze addotte, con la conseguenza che la decisione in esame si presenta quale provvedimento severo ed esemplare, che ricorda agli Enti la necessità gestire con accuratezza e prudenza le risorse strumentali di proprietà pubblica, acquisite al patrimonio dell’Ente, in ultima analisi, con i soldi dei cittadini.

 

Michele Nico

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