Unico 2014: bivio per i soggetti nel trasferimento di beni

Redazione 21/07/14
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Unico 2014 e la dichiarazione dei soggetti contribuenti proprietari di partita Iva o delle stesse società: in queste settimane, si cerca di far quadrare i conti, con il differimento delle scadenze che è arrivato a complicare il calendario, pur concedendo alcuni giorni in più per alcune categorie speciali.

Un ulteriore chiarimento, da tenere presente nella compilazione dei campi obbligatori in sede di dichiarazione di Unico 2014, riguarda la tassazione delle plusvalenze per quei soggetti che abbiano trasferito la propria residenza fiscale all’estero. 

Si tratta di una disposizione che riguarda da vicino, ovviamente, le società di capitali, le quali potranno calmierare l’impatto della exit tax, tramite la compilazione del riquadro TR del modello riservato.

Le previsioni sono contenute nel decreto attuativo del 2 agosto 2013, nel quale si stabiliva che i trasferimenti avvenuti tra due Stati membri dell’Unione di un’attività produttiva, così come dello Spazio economico europeo, entro lo scorso 8 luglio 2014, possano avvalersi dell’e agevolazioni secondo due modalità specifiche, in alternativa al saldo immediato che avrebbe potuto chiedere sborsi troppo ingenti agli attori coinvolti:

pagamento a rate in dieci anni

pausa della riscossione tributaria fino al realizzo dei beni coinvolti

Ciò che va sottolineato, è che questa possibilità viene concessa anche sui singoli beni, e dunque le società potranno eventualmente anche utilizzare differenti modalità a seconda del capitale interessato, o delle singole parti di esso. Si tratta di un’opzione, questa, che dovrebbe decadere a partire dal 2015, e dunque rimarrà valida ancora per pochi mesi.

Nel prossimo anno, infatti, la normativa dovrebbe subire ulteriori aggiustamenti. In particolare, entrerà in vigore il decreto ministeriale che il Mef ha emanato lo scorso 2 luglio. Il nuovo teso, in proposito, introdurrà alcune modifiche sostanziali alle procedure di accesso e di agevolazione della exit tax, che si concretizza in queste due vie principali:

modalità di recupero progressiva delle imposte sospese, in base alle quote di ammortamento fiscale

riduzione da dieci a sei anni per il periodo di rateizzazione massima consentito

Qualisono i beni esclusi

Non tutti i beni afferenti alle società di capitale potranno essere introdotti nel novero delle agevolazioni previste dalla exit tax. In proposito, si evidenzia come le disposizioni di cui sopra siano eslcuse per le seguenti tipologie:

maggiori e minori fondi di beni-merce

fondi in sospensione di imposta

ulteriori voci che concorrono alla formazione del reddito d’imposta di residenza in Italia

Come realizzo del bene, infine, è da intendersi la cessione del bene a titolo oneroso, il risarcimento per la perdita o il danneggiamento, così come la cessione ai soci.

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Il modello Unico 2014 impone di scegliere, per il trasferimento di beni, tra pagamento a rate oppure la sospensione. Ma dal 2015 il regime cambierà

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