Processo amministrativo telematico: cosa cambia con il DL n. 902014?

Redazione 10/07/14
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Come è noto, uno degli interventi sul codice del processo amministrativo apportati dal “secondo correttivo” (il d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160), fu quello di introdurre, all’art.136 comma 2 bis c.p.a., la possibilità di redigere e sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti di parte e le sentenze.

Tuttavia, tale facoltà è rimasta sino ad oggi lettera morta, complice probabilmente il fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai emanato le regole tecniche del processo amministrativo telematico, sebbene a ciò fosse espressamente obbligata dallo stesso Codice del Processo Amministrativo (art. 13, Allegato 2, D.Lgs. n. 104/2010).

Peraltro, nessuna norma del CPA, ad oggi, riconosce validità giuridica agli atti processuali in formato elettronico.
Non lo fa neanche il noto art. 136 comma 2, che prevede l’obbligo per gli avvocati di fornire copia informatica degli atti di parte che siano stati previamente depositati in forma cartacea: si tratta infatti dell’ennesima disposizione sganciata da qualsivoglia sanzione, riportando essa stessa la precisazione “esclusa ogni decadenza”. Tipico caso, dunque, di cd. “informatica parallela”, priva di effetti giuridicamente rilevanti.

Tuttavia, la recente maxi riforma della PA, operata con il discusso decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, è intervenuta in modo importante su questa specifica questione.

Un prima bozza del DL n. 90/2014, diffusa nelle ore successive all’approvazione in CdM del 13 giugno scorso,  apportava la seguente modifica all’art. 136 comma 2-bis: “Tutti gli atti e i provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi ausiliari, del  personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti sono sottoscritti con firma digitale”. 

Tale riformulazione avrebbe riconosciuto validità giuridica piena agli atti del processo amministrativo redatti in forma elettronica, operando un effettivo cambio di passo verso la digitalizzazione del processo amministrativo.

Sfortunatamente, nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno, tale obbligo generalizzato di firma digitale è stato purtroppo espunto.

In compenso, nel testo definitivo pubblicato in G.U. è stata inserita una nuova norma (l’art. 38 del DL in questione)  che finalmente prevede una scadenza rigida per l’emanazione delle regole tecniche sopra dette di cui all’art. 13 delle Norme di attuazione del Cpa, le quali dovranno essere adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dunque al più tardi entro ottobre 2014.

Come chiarisce anche la relazione illustrativa al decreto, si tratta di un’opportuna accelerazione che, grazie alla detta dead line, dovrebbe consegnarci per fine anno un processo amministrativo effettivamente ed operativamente telematico.

In questa incoraggiante prospettiva di spinta ed accelerazione, tuttavia, sarebbe auspicabile un’ulteriore tassello aggiuntivo: in sede di conversione del DL – al momento all’esame della I Commissione Affari Costituzionali della Camera – venga reinserito il suddetto obbligo generalizzato di firma digitale per sentenze ed atti processuali, prima apparso in bozza e poi scomparso.

In tal modo, non solo si garantirebbe una copertura normativa di rango primario alle ormai imminenti regole tecniche; inoltre, tali regole dovranno in tal modo essere, già alla loro adozione, un testo normativo completo ed ambizioso, e non mera “sperimentazione e graduale applicazione del processo telematico”, come prevede l’art. 13 norme att. del Codice.

C’è però pochissimo tempo: il termine per presentare emendamenti al DL scade venerdì 11 luglio alle ore 13.

Redazione

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