Città metropolitane: Del Rio e Crocetta a confronto

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Allo striscione dell’arrivo sono arrivati ad un’incollatura l’uno dall’altro. Crocetta ha tagliato per primo il traguardo ma non è detto che abbia vinto. La legge regionale siciliana sulle città metropolitane (e sui liberi consorzi comunali) è stata approvata il 24 marzo, quella nazionale (che tratta anche delle province, delle unioni e fusioni dei comuni) il 7 aprile.
La Delrio definisce le città metropolitane come enti di area vasta che devono curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, promuovere e gestire in maniera integrata i servizi, le infrastrutture e le reti di comunicazione, curare le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.
La Crocetta-Valenti non chiarisce cosa siano le big town e rimanda ad ottobre (salvo complicazioni) per definirne le funzioni.
La l.r. 8/2014, al capo II, esordisce stabilendo quali sono le città metropolitane dell’Isola: Palermo, Catania e Messina.
La legge 56/2014 aspetta di arrivare al comma 5, dell’unico articolo di cui si compone, per conferire le stellette di città metropolitana a Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La Delrio, poi, ricorda che i principi della legge valgono come elementi di riferimento di una grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
La Sicilia, però, si era già portata un po’ avanti con il lavoro.
Il territorio dell’italica città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l’iniziativa dei comuni, ivi compresi quelli capoluogo delle province limitrofe, di modificare le circoscrizioni provinciali confinanti, per l’aderire alla città metropolitana.
La sicula città metropolitana avrà un territorio inferiore a quello dell’ex provincia omonima, che si dividerà in due nuove istituzioni: la città metropolitana ed il libero consorzio tra comuni.
Anche in Trinacria, però, ci si potrà distaccare da una città metropolitana per aderire per aderire al libero consorzio di appartenenza, o viceversa, a condizione che esista la continuità territoriale.
La procedura non è semplicissima, serve la deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti. La delibera è, poi, trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti. La geografia di città metropolitani e liberi consorzi isolani verrà stabilità con la legge di ottobre.
Per la verità, nemmeno nel continente la procedura di distacco o adesione è semplicissima.
Qualora la regione interessata, entro trenta giorni, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo deve promuovere un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell’interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all’approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.
Sia la norma nazionale che quella regionale individuano gli organi della città metropolitana ed entrambe prevedono il sindaco metropolitano e la conferenza metropolitana. In Sicilia ci sarà la giunta metropolitana, nel resto d’Italia il consiglio metropolitano.
La Delrio definisce le funzioni del sindaco metropolitano stabilendo che rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
La Crocetta rimanda ad ottobre oppure dà per assodato che tali funzioni siano chiare.
Il consiglio metropolitano è, secondo la definizione della l. 56/2014, l’organo d’indirizzo e controllo che deve proporre alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approvare regolamenti, piani e programmi. Secondo la Delrio il consiglio metropolitano delibera su ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano (compreso gli schemi di bilancio da sottoporre alla conferenza metropolitana) ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio metropolitano approva in via definitiva i bilanci dell’ente.
La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
In Sicilia, invece, la legge non dice nulla. La denominazione degli organi lascia pensare ad un’emulazione di quanto avviene nei comuni. La giunta metropolitana, eletta dalla conferenza metropolitana, dovrebbe essere l’organo esecutivo, mentre la conferenza metropolitana, dovrebbe essere l’organo di indirizzo, vigilanza e controllo.
Probabile che la giunta metropolitana adotti lo schema di bilancio e la conferenza metropolitana lo approvi.
Il comma 11 dell’art.1 della l. 56/2014 definisce i compiti ed il contenuto dello statuto della big town. La Delrio stabilisce che sia il sindaco del comune capoluogo ad indire delle elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. Le liste sono presentate presso l’amministrazione provinciale, il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo e termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
Nella l.r. n. 8/2014 il termine statuto, con riferimento alle città metropolitane, non esiste (mentre è richiamato rispetto ai liberi consorzi dei comuni).
Nel resto di Italia entro il 30 settembre 2014 dovranno svolgersi le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capofila e s’insediano gli organi. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano deve approvare lo statuto.
In Sicilia ad ottobre (salvo complicazioni) dovrà essere emanata una legge che disciplinerà le modalità di elezione del sindaco metropolitano e della giunta metropolitana, nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione.
La Delrio prevede che il sindaco metropolitano sia di diritto quello del comune capoluogo, tranne che lo statuto non ne preveda l’elezione diretta, con il sistema che sarà dettato dalla legge nazionale, a condizione che entro la data d’indizione delle elezioni il territorio del comune capoluogo sia ripartito in più comuni.
Spetterà al comune capoluogo proporre la nuova articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, sempre che la regione abbia provveduto, con propria legge, all’istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione.
In alternativa, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, lo statuto deve prevedere la costituzione di zone omogenee ed il comune capoluogo deve avere realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.
La legge Delrio prevede che il consiglio metropolitano sia composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
Il consiglio metropolitano previsto dalla norma nazionale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana e dura in carica cinque anni. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
In Sicilia è stabilito solamente che gli organi della città metropolitana sono organi di secondo livello. Viene, quindi, esclusa qualsiasi possibilità di elezione a suffragio universale.
Un discorso a parte merita la città di Reggio Calabria. Per la legge Delrio, diversamente dalle altre città metropolitane, verrà costituita alla scadenza naturale degli organi della provincia, per la legge Crocetta verrà i suoi cittadini potranno usufruire, con vincoli di reciprocità, dei servizi della città metropolitana di Messina, previo appositi accordi, promossi dalla regione Sicilia, d’intesa con la città metropolitana di Messina, con lo Stato, la regione Calabria e la stessa città metropolitana reggina.
Su una cosa Delrio e Crocetta sono assolutamente d’accordo: le funzioni esercitate dal sindaco metropolitano, di membro del consiglio metropolitano o giunta metropolitana e della conferenza metropolitana saranno gratuite.

Luciano Catania

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